Cassazione Penale, Ordinanza n. 05106/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo un unico motivo di violazione di legge: ha contestato la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento concreto della recidiva, valorizzando il numero e la tipologia dei precedenti penali e la maggiore pericolosità desumibile dai nuovi reati, caratterizzati non solo da finalità di lucro ma anche da reazioni aggressive verso la polizia giudiziaria intervenuta dopo il rinvenimento di un bene provento di furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla recidiva, conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la recidiva è contestata ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità. Poiché il giudice di merito aveva argomentato in tal senso, il ricorso è stato respinto come inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità dell'autore.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., il giudice non può limitarsi al dato formale dei precedenti, ma deve accertare in concreto se la reiterazione delittuosa denoti maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva, sono rilevanti la natura dei reati precedenti e attuali, l'omogeneità dei fatti, la distanza temporale tra essi, il grado di offensività e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto di un apprezzamento concreto e non meramente automatico della pericolosità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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