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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27799/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da un soggetto avverso una delibera Consob che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo della sanzione. Contro tale decisione il soggetto sanzionato proponeva ricorso per cassazione. Prima della decisione, però, egli depositava atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la Consob depositava atto di adesione alla rinuncia. Il ricorso, dunque, non è stato esaminato nel merito perché è intervenuta la sopravvenuta rinuncia accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso e l'accettazione della controricorrente erano sottoscritte nei modi richiesti dagli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta rinuncia. Non ha pronunciato sulle spese, poiché la controricorrente aveva aderito alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    "atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ."

    La rinuncia al ricorso, se validamente formulata e sottoscritta, può determinare la cessazione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    "sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione"

    Quando la rinuncia è validamente accettata, il giudizio di legittimità si estingue per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità"

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nelle forme prescritte e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude in genere la pronuncia sulle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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