Cassazione Penale, Sentenza n. 11544/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione in relazione al procedimento per tentato omicidio di Massimiliano Mora. Il ricorrente deduceva, in sostanza, un vizio di motivazione e un travisamento della prova da parte del giudice della riparazione: secondo il ricorrente la Corte avrebbe ritenuto sussistente una condotta ostativa (gravemente colposa e in sinergia con il concorrente Congiu) senza compiere un'autonoma e corretta valutazione degli elementi processuali, e avrebbe ricostruito un concorso anomalo con Congiu non emergente dal processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure, ritenendo che le doglianze non abbiano adeguatamente confrontato la motivazione dell'ordinanza impugnata e che il ricorrente abbia tentato di sostituire le proprie valutazioni probatorie a quelle del giudice del merito. La Corte ha confermato che il giudice della riparazione effettuò un corretto giudizio ex ante sulla sussistenza di condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo (partecipazione al litigio con passaggio a vie di fatto, fuga alla guida con rinvenimento di un taglierino nell'auto, sottovalutazione del rischio che il concorrente utilizzasse un'arma), motivando in modo congruo e non manifestamente illogico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è stata disposta rifusione delle spese del Ministero resistente a causa della genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del risarcimento quando la detenzione sia stata cagionata dall'indagato o da chi vi abbia concorso con dolo o colpa grave; la Corte interpreta la colpa grave come suscettibile di manifestarsi anche in condotte non configuranti reato, purché esse, valutate ex ante, abbiano contribuito a creare la falsa apparenza di illecito penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'assegnazione di somme alla cassa delle ammende a carico della parte soccombente; la Cassazione è ricorsa a tale disposizione per comminare al ricorrente il pagamento di euro 3.000 in ragione della colpa nella proposizione del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di enunciare in cassazione le censure nei limiti necessari per la motivazione; qui la Corte richiama tale limite nel censurare il ricorrente per avere tentato di sostituire con proprie valutazioni probatorie quelle del giudice del merito.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione ex ante, autonoma rispetto al processo penale, non per stabilire la responsabilità penale ma per accertare se la condotta dell'indagato abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di reità che ha determinato la misura cautelare.
- La 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 c.p.p. può consistere anche in comportamenti extraprocedimentali non necessariamente integranti reato, quando tali comportamenti siano idonei e logicamente collegabili alla decisione dell'autorità di adottare o mantenere la misura cautelare.
- Condotte quali la partecipazione a risse, la fuga che impedisce di chiarire i fatti, il rinvenimento di strumenti atti ad offendere o 'frequentazioni ambigue' possono giustificare il rigetto dell'indennizzo se motivate in modo specifico e congruo rispetto all'intervento delle autorità.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica; il ricorrente deve invece confrontarsi puntualmente con i ragionamenti del giudice di merito per evitare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La proposizione di un ricorso manifestamente privo di fondamento può comportare l'imposizione di oneri pecuniari (spese processuali e somme alla cassa delle ammende); viceversa una memoria generica della parte resistente può impedire la condanna alla rifusione delle sue spese.
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