Cassazione Penale, Ordinanza n. 02664/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata del Tribunale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso immediato avverso la sentenza del Tribunale che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di falsa attestazione in atto/dichiarazione resa a pubblico ufficiale, contestato in relazione agli artt. 483 c.p. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza del corpo del reato nel fascicolo del dibattimento: secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe inciso sulla validità del processo. La Corte rileva però che, in astratto, la doglianza non integra un vizio capace di determinare nullità processuali; inoltre, in concreto, la dichiarazione falsa oggetto di contestazione risultava comunque inserita nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Norma posta a base della responsabilità per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su qualità personali o fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; nel caso, la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il reato.
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato quale norma sanzionatoria collegata alle dichiarazioni mendaci nelle autodichiarazioni; insieme all'art. 483 c.p. fondava la contestazione.
art. 616 c.p.p.
Presuppone la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Cassa delle ammende
Destinazione della somma stabilita a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione della mancata presenza del corpo del reato nel fascicolo del dibattimento non integra, di per sé, un vizio processuale idoneo a determinare nullità, se non è accompagnata da una specifica previsione sanzionatoria o da un concreto pregiudizio difensivo.
- Ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso, la doglianza è infondata se il documento o la dichiarazione oggetto del reato risulta comunque presente agli atti, poiché viene meno il presupposto fattuale della censura.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato o comunque privo di attitudine a incidere sulla validità del processo, la Corte può dichiarare l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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