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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27327/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma in appello della sentenza di primo grado. Iamundo deduce: (i) contraddittorietà della motivazione rispetto alla ricostruzione delle minacce nel bar e al rigetto del tentato omicidio (riqualificato in minaccia); (ii) errato riconoscimento dell'aggravante per futili motivi; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione dell'aumento per continuazione. Rocco deduce l'uso delle sue dichiarazioni spontanee rese senza difensore nell'immediatezza (art. 350, comma 7 c.p.p.), contestando la valutazione delle tracce di sparo sugli indumenti, la presunta contaminazione delle tracce e la credibilità della versione della vittima (in particolare la frase attribuita a Iamundo "vai a prendere la pistola").

La decisione

La Corte di Cassazione: per Iamundo il ricorso è parzialmente fondato. Sono stati respinti i motivi relativi alla minaccia nel bar, all'aggravante per futili motivi e all'attenuante della provocazione (i due ultimi ritenuti inammissibili per mancata autosufficienza nella allegazione delle dichiarazioni testimoni). È invece annullata la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per continuazione riferito al reato di minaccia verbale (capo d): la Corte ha rilevato che l'aumento inflitto (1 anno e 1.000 euro) eccede il massimo edittale previsto dall'art. 612, comma 2, c.p. e viola l'art. 81, comma 3, c.p.; rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione della pena. Le altre statuizioni penali rimangono confermate. Per Rocco il ricorso è infondato: la Cassazione ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e non ha accolto le censure sulla valutazione probatoria (ricostruzione alternativa non sindacabile in sede di legittimità). Rocco condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione dei motivi nel ricorso per Cassazione; la Corte richiama il rispetto dei limiti di autosufficienza e sinteticità nella formulazione dei motivi.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità sono utilizzabili anche nel rito abbreviato; la Corte conferma che tali dichiarazioni sono ammissibili anche se rese da persona potenzialmente indagabile, purché emerge chiaramente la spontaneità.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Norma che punisce la minaccia aggravata; la Corte ricorda la cornice edittale (fino a 1 anno) e utilizza tale parametro per verificare la legittimità dell'aumento per continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ritiene sufficiente il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 quando la pena inflitta è entro la media edittale; non è necessaria una motivazione particolarmente analitica in questi casi.

  • art. 81, comma 2 e comma 3, cod. pen.

    Regole sulla continuazione: il giudice può aumentare la pena fino al triplo ma, secondo il comma 3, l'aumento per continuazione non può mai determinare una pena superiore a quella risultante dal cumulo materiale; la Corte annulla l'aumento per continuazione che ha determinato una pena pari o superiore al massimo edittale del reato speciale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente soccombente: la Corte ha condannato Rocco al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione è difficoltoso ottenere la riconsiderazione della valutazione probatoria di merito: le ricostruzioni alternative dei fatti basate sugli stessi elementi non vengono di regola rivalutate.
  • Quando si censura la motivazione per illogicità sulla base di dichiarazioni di testi, il ricorso deve essere autosufficiente: è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti e le dichiarazioni che si intendono far valutare, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le dichiarazioni spontanee rese all'immediatezza dei fatti (art. 350, comma 7 c.p.p.) sono utilizzabili anche nel rito abbreviato e anche se rese da soggetti potenzialmente indagabili, purché emergano chiare indicazioni della spontaneità.
  • Nella determinazione della pena il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente quando la pena inflitta ricade nella media edittale; è invece necessaria motivazione più analitica quando la pena è significativamente superiore alla media.
  • L'istituto della continuazione non può mai portare a una pena complessiva superiore al massimo edittale del reato più grave: gli aumenti per continuazione devono rispettare il divieto dell'art. 81, comma 3, c.p.; in caso di violazione la pena va annullata e il giudice rinviato per rideterminazione.
  • Contro la valutazione tecnica (es. rinvenimento di tracce da sparo) la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se non sussistono vizi di diritto o macroscopiche contraddizioni; le critiche che prospettano una mera diversa interpretazione delle prove vanno solitamente rigettate.

Testo integrale

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