Cassazione Penale, Sentenza n. 27327/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma in appello della sentenza di primo grado. Iamundo deduce: (i) contraddittorietà della motivazione rispetto alla ricostruzione delle minacce nel bar e al rigetto del tentato omicidio (riqualificato in minaccia); (ii) errato riconoscimento dell'aggravante per futili motivi; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione dell'aumento per continuazione. Rocco deduce l'uso delle sue dichiarazioni spontanee rese senza difensore nell'immediatezza (art. 350, comma 7 c.p.p.), contestando la valutazione delle tracce di sparo sugli indumenti, la presunta contaminazione delle tracce e la credibilità della versione della vittima (in particolare la frase attribuita a Iamundo "vai a prendere la pistola").
La decisione
La Corte di Cassazione: per Iamundo il ricorso è parzialmente fondato. Sono stati respinti i motivi relativi alla minaccia nel bar, all'aggravante per futili motivi e all'attenuante della provocazione (i due ultimi ritenuti inammissibili per mancata autosufficienza nella allegazione delle dichiarazioni testimoni). È invece annullata la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per continuazione riferito al reato di minaccia verbale (capo d): la Corte ha rilevato che l'aumento inflitto (1 anno e 1.000 euro) eccede il massimo edittale previsto dall'art. 612, comma 2, c.p. e viola l'art. 81, comma 3, c.p.; rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione della pena. Le altre statuizioni penali rimangono confermate. Per Rocco il ricorso è infondato: la Cassazione ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e non ha accolto le censure sulla valutazione probatoria (ricostruzione alternativa non sindacabile in sede di legittimità). Rocco condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione dei motivi nel ricorso per Cassazione; la Corte richiama il rispetto dei limiti di autosufficienza e sinteticità nella formulazione dei motivi.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità sono utilizzabili anche nel rito abbreviato; la Corte conferma che tali dichiarazioni sono ammissibili anche se rese da persona potenzialmente indagabile, purché emerge chiaramente la spontaneità.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Norma che punisce la minaccia aggravata; la Corte ricorda la cornice edittale (fino a 1 anno) e utilizza tale parametro per verificare la legittimità dell'aumento per continuazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ritiene sufficiente il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 quando la pena inflitta è entro la media edittale; non è necessaria una motivazione particolarmente analitica in questi casi.
art. 81, comma 2 e comma 3, cod. pen.
Regole sulla continuazione: il giudice può aumentare la pena fino al triplo ma, secondo il comma 3, l'aumento per continuazione non può mai determinare una pena superiore a quella risultante dal cumulo materiale; la Corte annulla l'aumento per continuazione che ha determinato una pena pari o superiore al massimo edittale del reato speciale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente soccombente: la Corte ha condannato Rocco al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- In sede di Cassazione è difficoltoso ottenere la riconsiderazione della valutazione probatoria di merito: le ricostruzioni alternative dei fatti basate sugli stessi elementi non vengono di regola rivalutate.
- Quando si censura la motivazione per illogicità sulla base di dichiarazioni di testi, il ricorso deve essere autosufficiente: è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti e le dichiarazioni che si intendono far valutare, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le dichiarazioni spontanee rese all'immediatezza dei fatti (art. 350, comma 7 c.p.p.) sono utilizzabili anche nel rito abbreviato e anche se rese da soggetti potenzialmente indagabili, purché emergano chiare indicazioni della spontaneità.
- Nella determinazione della pena il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente quando la pena inflitta ricade nella media edittale; è invece necessaria motivazione più analitica quando la pena è significativamente superiore alla media.
- L'istituto della continuazione non può mai portare a una pena complessiva superiore al massimo edittale del reato più grave: gli aumenti per continuazione devono rispettare il divieto dell'art. 81, comma 3, c.p.; in caso di violazione la pena va annullata e il giudice rinviato per rideterminazione.
- Contro la valutazione tecnica (es. rinvenimento di tracce da sparo) la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se non sussistono vizi di diritto o macroscopiche contraddizioni; le critiche che prospettano una mera diversa interpretazione delle prove vanno solitamente rigettate.
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