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Ordinanza

Ordinanza n. 366/2026 - Pescara, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''''annullamento a. della nota prot. n. 2421/2023 sez. 01, del 14.09.2023, notificata in data 14.10.2023, con la quale l'''' “Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Firenze” ha comunicato alla ricorrente che deve restituire/rimborsare all''''Amministrazione intimata l''''importo di € 10.626,09 netti, versato dalla stessa Amministrazione quale quota a carico della lavoratrice della contribuzione assistenziale e previdenziale, per il periodo corrispondente a quello nel quale la ricorrente è stata collocata in aspettativa senza assegni, per la frequenza del corso di specializzazione; b. di ogni altro atto e-o provvedimento presupposto, conseguente e-o, comunque, connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUCA YLENIA il 20\12\2024 : per l’annullamento, a. della nota Inps, prot. 333G/0012971/2018 del 26.06.2018, ad oggetto: “obiettivo per l’adeguamento delle procedure del sistema NoiPA pe la gestone della contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale del personale delle forze armate e dei corpi di polizia”, della nota Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio TEP e Spese Varie Divisione 1°, prot. nr. 333-G/f.c./12381 del 07.06.2017, ad oggetto: “versamento alla gestione separata INPS e alla gestione pubblica INPS della contribuzione relativa ai medici della Polizia di Stato collocati in aspettativa senza assegni per la frequenza della scuola di specializzazione” , della nota Inps Direzione Centrale Entrate prot. 0023.23/12/2019.0161143 U, ad oggetto: “quesito di cui alla nota prot. nr. 333-G/f.c./12381 del 07.06.2017”, della nota Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per il Servizio di Ragioneria Ufficio IV Trattamento Economico del Personale prot. 0044284 del 09.08.2023, ad oggetto: “versamento alla gestione separata INPS e alla gestione pubblica INPS della contribuzione relativa ai medici della Polizia di Stato collocati in aspettativa senza assegni per frequenza di scuola di specializzazione, ex art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368”, della nota pec Inps del 21.08.2023, ad oggetto: “medici in formazione specialistica art. 40 D. Lgs. n. 368-1999” (doc. F), della nota n. 750/Uff.6 del 19.05.2023 del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria-Ufficio VI, ad oggetto: “Duca Ylenia: Medico della Polizia di Stato collocato in aspettativa senza assegni per la frequenza di corsi di specializzazione. Recupero contribuzione”, della nota Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio IV Trattamento Economico del Personale in Servizio, prot. n. 750/Uff. 6 del 22.05.2018 -Messaggio CENAPS n. 31 del 22.05.2018, ad oggetto: “gestione della contribuzione figurativa, della contribuzione sulla retribuzione virtuale e automazione delle indennità per congedo parentale art. 42 D.lgs. n. 151/2001 e dell’assegna alimentare per sospensione cautelare”, dello stralcio del prospetto sintetico Inps e della nota Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VI - Trattamento Economico del Personale in Servizio, n. 750/Uff. 6, prot. 0029265 del 19.05.2023, con allegati, ad oggetto: “Medico della Polizia di Stato collocato in aspettativa senza assegni per la frequenza di corsi di specializzazione. Recupero contribuzione”.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUCA YLENIA il 8\1\2026 : annullamento a. della nota prot. 4193 del 26.11.2025, ad oggetto: “rif. Vs. nota del 30.07.2025 ‘ Richiesta di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 mrzo 2013)’ - Comunicazione di diniego “ b. di ogni altro atto e-o provvedimento - tecnico e-o amministrativo - ad esso presupposto, conseguente e-o, comunque, connesso (ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202300355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta di restituzione di € 10.626,09 per contribuzione assistenziale e previdenziale relativa al periodo di aspettativa senza assegni, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il diniego di accesso civico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Firenze con cui le è stato chiesto il rimborso della quota di contribuzione assistenziale e previdenziale versata dall'Amministrazione durante il periodo di aspettativa senza assegni per la frequenza di un corso di specializzazione. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione a plurimi atti e note dell'INPS e del Ministero dell'Interno relativi alla gestione e al recupero della contribuzione dei medici della Polizia di Stato collocati in aspettativa per formazione specialistica, nonché al diniego di accesso civico opposto a una richiesta della ricorrente. Il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale, osservando che la controversia riguarda una dipendente pubblica la cui sede di servizio è la Questura di Firenze e che gli atti principali sono stati emanati da tale Questura e da organi centrali dell'INPS e del Ministero dell'Interno. Le parti hanno aderito al rilievo di incompetenza formulato dal Tribunale ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Toscana. Ha applicato l'art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede di servizio. Poiché la ricorrente presta servizio presso la Questura di Firenze, la competenza spetta al TAR Toscana. Il difetto di competenza è stato rilevato d'ufficio prima della decisione, in conformità all'art. 15, comma 1, c.p.a. Il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi al TAR Toscana. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio

    La competenza territoriale inderogabile per le controversie riguardanti pubblici dipendenti si radica presso il TAR del luogo in cui è situata la sede di servizio del dipendente.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado; sulla questione si pronuncia con ordinanza.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rilievo preliminare del difetto di competenza è stato sottoposto al contraddittorio delle parti, che vi hanno aderito.

Massime di principio

  • Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale del TAR è inderogabilmente determinata dalla sede di servizio del dipendente, anche quando siano impugnati atti emanati da uffici diversi o da amministrazioni centrali.
  • Il difetto di competenza del TAR può essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado e deve essere dichiarato con ordinanza, con indicazione del tribunale competente presso il quale il giudizio deve essere riassunto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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