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Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2632 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 28 maggio 2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121129 prot. AGEA.ASR.2019.0990336 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l'Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di rigetto di una domanda di sostegno nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con ulteriori atti presupposti e consequenziali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione di rigetto della domanda di sostegno relativa alla Misura 8, Sottomisura 8.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nonché gli atti presupposti, le note istruttorie e, ove occorrente, la disposizione del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’amministrazione e dell’organismo pagatore. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta rimozione dell’atto impugnato.

La decisione

Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha adottato una determinazione di autotutela con cui ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di sostegno. Il TAR, rilevando che tale atto era satisfattivo delle ragioni della ricorrente per l’attuale fase procedimentale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato ARGEA al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto. La spontanea rimozione dell’atto non esclude automaticamente la condanna alle spese in assenza di un accordo tra le parti; il fatto che l’amministrazione abbia agito correttamente sul piano processuale può incidere soltanto sulla quantificazione. È stata inoltre ritenuta non decisiva l’affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio quando, nel corso del processo, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo e viene meno la materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento satisfattivo delle pretese azionate determina la cessazione della materia del contendere, anche quando la soddisfazione riguardi l’attuale fase procedimentale.
  • La spontanea rimozione dell’atto impugnato successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso non esclude, in assenza di un espresso accordo tra le parti, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della vicenda processuale.
  • Il corretto comportamento processuale dell’amministrazione che rimuove spontaneamente l’atto può giustificare una riduzione della quantificazione delle spese, ma non comporta di per sé la loro radicale compensazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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