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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02171/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento recante una sanzione pecuniaria. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività, perché ritenuto proposto oltre il termine di impugnazione. In appello la contribuente aveva contestato sia la tardività, sostenendo che nella notificazione eseguita con le forme dell'art. 140 c.p.c. il dies a quo dovesse decorrere dal ricevimento della raccomandata informativa e non dalla sola spedizione, sia l'inammissibilità dell'appello per omessa notificazione anche all'Agenzia delle entrate, deducendo che in ipotesi di litisconsorzio processuale il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La C.T.R. aveva però confermato l'inammissibilità, ritenendo tardiva l'originaria impugnazione e, in aggiunta, rilevando il difetto di notifica dell'appello a tutte le parti del primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle notifiche della cartella eseguite per irreperibilità relativa secondo l'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notifica si ha anche quando siano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia necessario provare l'effettiva ricezione della stessa. Poiché la cartella era stata depositata il 22 dicembre 2010 e la raccomandata spedita nella stessa data, il termine per impugnare decorreva dal decimo giorno successivo; la notifica del ricorso del 31 marzo 2011 era quindi tardiva. In ragione della infondatezza del primo motivo, la Corte ha ritenuto assorbito il secondo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposta la condanna al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa, segue la disciplina richiamata dal combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. e con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione eseguita in caso di irreperibilità relativa sono necessari deposito dell'atto, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa; ai fini del perfezionamento rileva anche il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base del meccanismo notificatorio applicabile alla cartella in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La ricorrente lo invocava per sostenere che l'omessa impugnazione verso tutte le parti non determina inammissibilità ma necessità di integrazione del contraddittorio; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi con cause inscindibili; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dispone la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, il perfezionamento non richiede la prova della ricezione effettiva della raccomandata informativa: è sufficiente il compimento degli adempimenti prescritti e, comunque, il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
  • Ai fini del termine per impugnare la cartella notificata con il rito dell'art. 140 c.p.c., il dies a quo decorre dal compimento del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, quando non risulti una ricezione anteriore.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato e decisivo, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza esame.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata difesa dell'intimato esclude la regolazione delle spese in suo favore, ma non impedisce la condanna al contributo unificato aggiuntivo ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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