Ordinanza n. 203/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Pistoia 20.11.2024, n. 1377, comunicata al ricorrente in data 12.12.2024; - per quanto occorrer possa, della ordinanza di sospensione del Comune di Pistoia 22.07.2024, n. 896; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, ivi compreso il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Pistoia 18.07.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Juri Toccafondi il 30.3.2026 : - della nota prot. 3.2.2026, n. 0012213, del Comune di Pistoia, con cui è stata rigettata la domanda di permesso di costruire in sanatoria pratica P.E. 383/2025; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 17.4.2025, n. 0052615, del Comune di Pistoia, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie, connessa ordinanza di sospensione dei lavori e successivo diniego del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione del Comune di Pistoia, nonché, per quanto occorrer possa, l'ordinanza comunale di sospensione e il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria e la precedente comunicazione dei motivi ostativi. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che gli interventi contestati hanno comportato una modifica della morfologia dei luoghi, ritenuta in violazione dell'art. 87 delle NTA del regolamento urbanistico, e la creazione di volumi edilizi. Il ricorrente ha sostenuto, senza fornire un principio di prova ritenuto sufficiente, che sarebbe stato ripristinato l'andamento originario del terreno; ha inoltre prospettato, quale possibile sviluppo della vicenda, il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto già evidente la modifica della morfologia dei luoghi in violazione dell'art. 87 delle NTA del regolamento urbanistico e priva di adeguato principio di prova l'affermazione del ricorrente relativa al ripristino dell'andamento originario del terreno. Ha inoltre giudicato improbabile il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica, poiché gli abusi comprendono la creazione di volumi. Non risultano svolte valutazioni specifiche sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 87 delle NTA del regolamento urbanistico
La modifica della morfologia dei luoghi è stata ritenuta prima facie contrastante con tale disposizione urbanistica.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando risulti prima facie accertata la trasformazione della morfologia dei luoghi in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile e la prospettazione del ripristino dello stato originario non sia assistita da un principio di prova.
- La prospettiva di conseguire un'autorizzazione paesaggistica non sorregge il fumus cautelare quando gli abusi contestati comprendano la creazione di nuovi volumi edilizi e il giudice ritenga improbabile il rilascio del titolo paesaggistico.
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