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Sentenza

Sentenza n. 2675/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale del 18 marzo 2020 che ha disposto una detrazione di anzianità in ruolo pari a 28 posti, connessa all’esclusione dal computo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi familiari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato nel 2017 in licenza straordinaria senza assegni ai sensi della legge n. 53/2000, ha contestato il decreto ministeriale che ha escluso il periodo di licenza dall’anzianità utile alla progressione di carriera, determinando il declassamento dal 9° al 37° posto in graduatoria. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione; 2) violazione degli artt. 858 e 859 del d.lgs. n. 66/2010 e vizi di motivazione, irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento; 3) violazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, sostenendo che prima di procedere alla detrazione l’Amministrazione avrebbe dovuto invitarlo a esercitare il diritto di riscatto del periodo di congedo. Il ricorrente aveva inoltre impugnato il decreto di collocamento in licenza del 20 luglio 2017 soltanto in via derivata, contestando la rilevanza della mancata impugnazione tempestiva della precisazione circa il mancato computo del periodo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto dirigenziale del 18 marzo 2020. Ha ritenuto decisiva la disciplina ratione temporis dell’art. 858, comma 3-ter, del d.lgs. n. 66/2010, introdotta nel 2017, che dispone il computo nell’anzianità richiesta per la progressione di carriera dei periodi di congedo straordinario previsti dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, comprendente anche il congedo di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. La regola speciale e successiva per il personale soggetto al codice dell’ordinamento militare prevale sulla disposizione generale dell’art. 42, comma 5, che esclude il periodo dall’anzianità di servizio. Il TAR ha escluso che la mancata impugnazione della precisazione contenuta nel provvedimento del 20 luglio 2017 rendesse inammissibile il ricorso: tale indicazione non era autonomamente lesiva, poiché quell’atto non incideva sull’anzianità di ruolo e anticipava soltanto una determinazione successiva. Le censure procedimentali e le ulteriori doglianze sono state assorbite. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 858, comma 3-ter, d.lgs. 66/2010

    La previsione, dunque, è chiarissima nel prevedere che i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42 co. 5 in parola (che espressamente contempla il congedo di cui all’art. 4, co. 2 l. 53/2000) vadano computati nell’anzianità di ruolo.

    I periodi di congedo straordinario riconducibili all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, inclusi quelli di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, devono essere computati nell’anzianità di ruolo utile alla progressione di carriera del personale militare.

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

    Su tale disposizione, applicabile alla generalità dei lavoratori, prevale, per il criterio di specialità, oltre che per quello cronologico, la disciplina dettata dal sopra richiamato comma 3-ter, applicabile ai soli lavoratori cui trova applicazione il codice dell’ordinamento militare.

    L’esclusione generale del periodo di congedo dall’anzianità di servizio non prevale sulla successiva disciplina speciale prevista per il personale soggetto al codice dell’ordinamento militare, che impone il computo del congedo nell’anzianità utile alla progressione.

Massime di principio

  • Per il personale soggetto al codice dell’ordinamento militare, i periodi di congedo straordinario previsti dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 devono essere computati nell’anzianità richiesta per la progressione di carriera in forza dell’art. 858, comma 3-ter, del d.lgs. n. 66/2010; tale disciplina speciale e successiva prevale sulla regola generale che esclude il congedo dall’anzianità di servizio.
  • La precisazione contenuta nell’atto che concede un congedo circa la futura irrilevanza del periodo ai fini dell’anzianità non è autonomamente lesiva quando l’atto non incide ancora sull’anzianità di ruolo e si limita ad anticipare una determinazione da assumere dopo la fruizione del congedo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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