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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22994/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un immobile, emesso a seguito di rideterminazione del valore del bene ceduto. Il ricorso dei contribuenti era stato respinto in primo grado; in appello la CTR aveva dichiarato tardivo il gravame, ritenendo scaduto il termine di impugnazione. I contribuenti avevano quindi proposto revocazione davanti alla stessa CTR, deducendo che il calcolo del termine era errato. La CTR aveva però dichiarato inammissibile la revocazione, qualificando la doglianza come errore di giudizio e non come errore di fatto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per motivazione apparente e omissione di un evidente errore di percezione sul termine per appellare; 2) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la CTR qualificato come errore di diritto un errore di fatto relativo al computo dei termini di impugnazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente perché la decisione esponeva in modo comprensibile le ragioni della qualificazione dell'errore come errore di giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'errore nel computo del termine di impugnazione, ove si risolva in una falsa percezione del dato temporale risultante dagli atti, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della revocazione alla luce del principio affermato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte esclude la violazione perché la motivazione della CTR non è apparente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore sul computo del termine per proporre impugnazione può integrare errore di fatto revocatorio, se consiste in una falsa percezione del dato temporale desumibile dagli atti e non in una valutazione giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nella qualificazione dell'errore revocatorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale e non essere meramente apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    l'obbligo di motivazione è violato quando la motivazione manca del tutto o è solo apparente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato solo per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando formalmente esistente non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando il giudice, per una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, afferma l'esistenza di un fatto decisivo escluso dal fascicolo o l'inesistenza di un fatto invece positivamente risultante; non ricorre se l'errore investe una valutazione giuridica o interpretativa.
  • L'erroneo calcolo del termine per proporre impugnazione può costituire errore revocatorio se dipende dalla falsa percezione di date e scadenze risultanti dagli atti, trattandosi di fatto interno alla causa e non di apprezzamento discrezionale.
  • Per distinguere errore di fatto ed errore di giudizio occorre verificare se la decisione sia dipesa da una supposizione percettiva errata, correggibile mediante mero raffronto tra sentenza e atti, oppure da un'attività valutativa o interpretativa insuscettibile di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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