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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06954/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per due distinte sentenze relative al reato di resistenza a pubblico ufficiale, che in sede esecutiva chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già accertati. Il tribunale dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando le diverse modalità esecutive dei fatti, la distanza temporale di circa due mesi e la seconda condotta, ritenuta estemporanea perché posta in essere in stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol. Con il ricorso per cassazione il condannato censurava tale decisione, sostenendo essenzialmente l'omogeneità offensiva dei fatti e la non rilevanza dello scarto temporale tra i due episodi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione per difetto di prova di un programma criminoso unitario, evidenziando elementi incompatibili con la preventiva ideazione comune dei reati. Le censure proposte sono state giudicate generiche, meramente confutative e non idonee a evidenziare manifesta illogicità o violazione delle regole di giudizio applicabili al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    la continuazione in sede di esecuzione presuppone che i reati siano parte di un unico programma criminoso già originariamente delineato nelle linee essenziali; non basta la mera serialità dei fatti o la loro omogeneità astratta.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un programma criminoso unitario, concepito sin dall'origine almeno nelle sue caratteristiche essenziali, e non può fondarsi su mere presunzioni o congetture.
  • La mera omogeneità dei reati o la contiguità temporale non sono di per sé sufficienti: occorre una valutazione complessiva di indicatori concreti, tra cui modalità della condotta, causali, contiguità spazio-temporale e sistematicità del comportamento.
  • Un programma di vita improntato all'illegalità non coincide con il medesimo disegno criminoso richiesto per la continuazione, poiché risponde a logiche diverse, collegate piuttosto a istituti come la recidiva o l'abitualità.
  • Le valutazioni del giudice di merito sull'esistenza del vincolo della continuazione sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici manifeste.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione confutativa di dati già valutati dal giudice di merito, senza indicare specifici profili di illogicità o violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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