Cassazione Penale, Sentenza n. 28599/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mancuso ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis con riferimento a più sentenze. Ha contestato la mancata valutazione delle produzioni difensive (provvedimento del Tribunale misure di prevenzione di Monza 2012 e ordinanza G.I.P. Tribunale di Catanzaro 2010) e ha sostenuto l'esistenza di un disegno criminoso unitario: trasferimento al Nord nel 1999 per costituire un "cartello" criminale volto a estorsioni, stupefacenti, usura e armi; centralità del bar "Sole" di Giussano; partecipazione comune con Filippo Carrà (per cui in sede esecutiva alcune condotte sono state unificate). Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e il riconoscimento della continuazione, almeno per parte delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di indicatori concreti (omogeneità dei beni giuridici, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei reati già al momento del primo evento). Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Monza che ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso per la rilevantissima distanza temporale tra i fatti (1999, 2001, 2006, 2011) e per l'eterogeneità delle fattispecie (tentate estorsioni, reati in materia di stupefacenti, usura, detenzione di armi). La Corte ha inoltre ricordato che l'identità del movente (es. fine di lucro) non è di per sé idonea a configurare la continuazione e che il ricorrente aveva l'onere di allegare elementi specifici e non limitarsi a indicare contiguità cronologica o analogia dei reati. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese a seguito del rigetto del ricorso in cassazione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
richiama la necessità di verificare indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati
Usata per confermare che la continuazione richiede un accertamento approfondito e non può fondarsi su singoli indici privi di coesione.
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013 (Cardinale, Rv. 254809)
rilevano, ai fini della prova, l'unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione
Richiamata a supporto del criterio valutativo degli indici di continuità e unità progettuale.
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (De, Rv. 203987)
l'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso; è necessario che le violazioni siano rapportabili a un unico atto volitivo progettato in linee essenziali
Impiego del principio che il generico proposito di commettere reati o lo scopo di lucro non bastano a dimostrare la continuazione.
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli, Rv. 247356)
grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione
Richiamata per ribadire il peso probatorio a carico dell'istante in sede esecutiva.
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva richiede la prova di indicatori concreti: omogeneità delle fattispecie, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo.
- La mera identità del movente (es. fine di lucro) o l'abitualità a delinquere non sono sufficienti per riconoscere la continuazione; serve dimostrazione di un progetto criminoso unitario.
- Distanze temporali rilevanti (anni tra i fatti) e l'eterogeneità delle condotte pesano contro il riconoscimento della continuazione; la giurisprudenza tende a preservare la distinzione quando manca contiguità cronologica e omogeneità.
- Il condannato che invoca la continuazione ha l'onere di produrre elementi specifici e concreti (documenti, elementi fattuali che dimostrino pianificazione e unità di disegno); prove generiche o riferimenti a luoghi/ruoli non bastano.
- La valutazione degli indici è rimessa al giudice di merito e la Corte di Cassazione sindaca la motivazione solo se viziata da illogicità o travisamento dei fatti; un'adeguata motivazione del giudice dell'esecuzione è difficilmente ribaltabile in legittimità.
- In situazioni con più coimputati, l'unificazione in sede esecutiva per uno non comporta automaticamente l'unificazione per tutti: va valutata la situazione individuale e la prova specifica per ciascun condannato.
- È possibile ottenere il riconoscimento della continuazione per una parte delle condanne se, con riguardo a quei fatti, risultano presenti gli indicatori richiesti; pertanto è utile circoscrivere e documentare l'istanza per singoli periodi/fatti quando opportuno.
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