Cassazione Civile, Ordinanza n. 23744/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza originate da indagini penali su un soggetto ritenuto coinvolto in un sistema di fatturazioni per operazioni oggettivamente parzialmente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società diversi avvisi di accertamento per più annualità; nel giudizio qui in esame resta in discussione l'avviso relativo all'anno 2006, concernente IRES, IRAP e IVA. La società contestava la pretesa sostenendo, davanti ai giudici tributari, l'effettività delle prestazioni pubblicitarie fatturate, l'esistenza dei pagamenti tramite bonifico, la mancata considerazione del valore economico reale delle sponsorizzazioni e l'irrilevanza o comunque l'insufficienza degli elementi posti a base dell'accertamento. Nel ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per l'esistenza di giudicati esterni favorevoli tra le stesse parti e su questioni sovrapponibili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sull'accertamento tributario in punto di riparto dell'onere della prova; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente; 5) violazione della disciplina sanzionatoria per mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto ritenendoli infondati nella parte ammissibile, e ha accolto il quinto motivo relativo alle sanzioni, riconoscendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l'applicazione dello ius superveniens eventualmente più favorevole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame della sola questione sanzionatoria. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché l'Amministrazione non si era costituita tempestivamente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il richiamo al giudicato esterno è stato ritenuto inammissibile perché dedotto senza specificità: la parte doveva indicare compiutamente contenuto, data, autorità decidente e tempestiva produzione delle decisioni invocate, così da consentire la verifica dell'identità delle questioni.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere della prova è stata respinta perché la CTR aveva esaminato gli elementi probatori di entrambe le parti e il ricorrente si limitava a una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di accertamento fiscale e onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente operato sulla base di presunzioni e riscontri oggettivi.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l'accertamento IVA; la Corte ha escluso violazioni della disciplina probatoria nella ricostruzione dell'operazione ritenuta inesistente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il veicolo dei motivi di violazione di legge, alcuni dichiarati inammissibili o infondati in ragione della mancata specificità o della corretta applicazione dei principi di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è stato escluso perché la sentenza di appello esponeva in modo chiaro e intelligibile gli elementi valorizzati e la ratio della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato respinto poiché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non individuava specificamente fatti decisivi trascurati.
art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato in relazione alla quantificazione delle sanzioni e alla necessità di applicare la disciplina più favorevole sopravvenuta, se pertinente al caso concreto.
art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato unitamente all'art. 4 del medesimo decreto per la disciplina sanzionatoria tributaria oggetto di possibile ius superveniens.
art. 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per la quantificazione delle sanzioni tributarie, da riesaminare alla luce della normativa sopravvenuta più favorevole.
art. 1, comma 197, della L. n. 197 del 2022
Richiamato per la sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato su giudicato esterno è inammissibile se non sono specificamente indicati, in modo verificabile, contenuto, data, autorità decidente e tempestiva produzione delle decisioni invocate, così da consentire il controllo sull'identità delle questioni.
- In tema di accertamento tributario, l'amministrazione può fondare la pretesa anche su presunzioni e su dichiarazioni di terzi verbalizzate dalla Guardia di Finanza, purché il giudice di merito dia conto, in modo logicamente adeguato, degli elementi posti a base della decisione.
- Il sindacato di legittimità non consente una mera contrapposizione tra una diversa lettura delle prove e quella accolta dal giudice di merito; la valutazione delle risultanze istruttorie, anche presuntive, resta riservata al giudice del fatto.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto ritenuti decisivi e consente di comprendere il percorso logico della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni singola allegazione della parte.
- In materia sanzionatoria tributaria, il giudice di merito deve verificare l'eventuale applicabilità dello ius superveniens più favorevole nei giudizi ancora pendenti, trattandosi di questione rilevante anche in sede di rinvio.
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