Sentenza del 10/12/2019 n. 32209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sostenendo che l'accertamento basato sugli studi di settore fosse illegittimo o comunque insufficientemente motivato. Hanno contestato il mancato adeguato riconoscimento delle gravi patologie del contribuente, che gli avrebbero impedito di partecipare all'attività d'impresa, l'erronea attribuzione di un'attività di segreteria, la mancata considerazione del ruolo ridotto dei figli e l'utilizzo di elementi ulteriori, quali immobili non locati, autovetture e polizze assicurative, ritenuti non adeguatamente provati. Hanno inoltre denunciato una violazione delle regole sull'onere della prova e un omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento perché gli studi di settore erano stati utilizzati nell'ambito di un contraddittorio preventivo: il contribuente aveva partecipato al primo incontro e prodotto documentazione sanitaria, determinando una riduzione del reddito accertato da 51.069,00 euro a 35.569,00 euro. Tuttavia, non aveva partecipato al secondo invito e non aveva contestato specificamente la ricostruzione secondo cui, pur non svolgendo mansioni operative, aveva mantenuto un ruolo di segreteria. La Corte ha inoltre valorizzato le spese relative a immobili non locati, diverse autovetture e polizze assicurative, ritenute non proporzionate al reddito dichiarato. È stata confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento di 2.300,00 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Accertamento mediante parametri e studi di settore
Gli studi di settore costituiscono strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività e operano come presunzioni semplici. Il loro risultato deve essere verificato in concreto attraverso il contraddittorio con il contribuente.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard e la fondatezza della pretesa; il contribuente deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare condizioni anomale o specifiche che giustifichino un reddito inferiore.
Art. 2729 c.c.
Gli elementi indiziari possono concorrere alla prova della maggiore capacità reddituale purché siano valutati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. L'omesso esame è configurabile solo per un fatto decisivo e discusso tra le parti, non per una diversa lettura delle prove.
Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
La procedura di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici
Il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio e serve a verificare l'applicabilità concreta dello standard. Il contribuente può fornire qualsiasi prova, ma la mancata partecipazione può essere valutata negativamente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Gli studi di settore, da soli, non determinano automaticamente la maggiore imposta: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e spiegare perché lo standard sia applicabile alla specifica attività e al periodo d'imposta.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio, rispondendo a tutti gli inviti e contestando in modo specifico la ricostruzione dell'Ufficio. La mancata partecipazione a un successivo incontro può essere valutata a suo sfavore.
- La documentazione relativa a malattie, ridotta capacità lavorativa o circostanze straordinarie deve essere prodotta tempestivamente e deve dimostrare concretamente come tali condizioni abbiano inciso sull'attività e sui ricavi.
- La riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio dopo il contraddittorio può indicare che le deduzioni del contribuente sono state considerate, ma non necessariamente comporta l'annullamento dell'accertamento.
- Elementi extracontabili, come possesso di immobili, autovetture, assicurazioni e spese sostenute, possono essere utilizzati insieme agli studi di settore per corroborare la presunzione di maggiore reddito.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre dimostrare una violazione di legge o l'omesso esame di un fatto realmente decisivo e controverso.
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