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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un assicurato aveva chiesto alla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo per il furto della propria autovettura. La domanda era stata respinta in primo grado, con motivazione ancorata all'inattendibilità delle prove offerte, alla circostanza che una delle chiavi del veicolo risultava frutto di duplicazione non autorizzata, e alla presenza di procedimenti penali e di plurime denunce analoghe. L'appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. L'interessato ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, deducendo il successivo rinvenimento di documenti formati dopo la decisione, consistenti negli atti conseguenti alla denuncia presentata contro il soggetto che, secondo una confidenza ricevuta in seguito, sarebbe stato l'autore confesso del furto. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione perché fondata su documenti di formazione successiva al provvedimento revocando. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 395, n. 3, e 396 c.p.c., sostenendo che la revocazione per documenti recuperati dovrebbe ammettersi anche quando il documento sia stato formato dopo la decisione, se decisivo e comunque non tempestivamente producibile per causa di forza maggiore; la controparte ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che la revocazione non fosse esperibile contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-ter c.p.c., perché la revocazione ordinaria e straordinaria è ammessa solo avverso le 'sentenze' nei casi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. Ha inoltre osservato, in via ulteriormente assorbente, che comunque la Corte d'appello aveva correttamente applicato un principio consolidato: la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone il recupero successivo di un documento preesistente alla decisione impugnata, non essendo sufficiente un documento formato dopo la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    "documenti"; "recupero"; "sono stati trovati"

    la revocazione per documenti presuppone che il documento sia preesistente alla decisione impugnata e sia stato recuperato solo successivamente; non è ammissibile per documenti formati dopo la decisione

  • art. 396 c.p.c.

    la revocazione straordinaria è ammessa, nei casi previsti, solo contro sentenze e non contro l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 398 c.p.c.

    il lessico normativo conferma che il rimedio revocatorio riguarda documenti già esistenti ma recuperati successivamente

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non vi sono ragionevoli probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello non è provvedimento revocabile ai sensi degli artt. 395 e 396 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 395 e 396 c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione è stata decisa in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione per ritrovamento di documenti richiede che il documento sia anteriore alla decisione impugnata: il recupero successivo non può riguardare un documento formato dopo il provvedimento.
  • Le ordinanze di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non rientrano tra i provvedimenti revocabili ai sensi degli artt. 395 e 396 c.p.c., perché tali norme si riferiscono espressamente alle sentenze.
  • Quando il giudice di merito decide conformemente a un orientamento di legittimità consolidato, la censura in cassazione può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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