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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4836/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di riciclaggio di un'autovettura di provenienza furtiva. Gli specifici motivi di impugnazione erano: (i) nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio (art. 178 c.p.p.); (ii) censura per violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. relativa alla ritenuta inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, in particolare in relazione alla richiesta di applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-bis, comma terzo c.p.; in aggiunta, per Fusillo, si contestava la mancata considerazione di una memoria inviata via posta elettronica il 29/01/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure. Ha rilevato che le notifiche della citazione in appello risultano dagli atti (consegna a mani della Fusillo il 4/03/2021 e compiuta giacenza per Bonaventura il 15/03/2021) e che i ricorrenti non avevano dedotto nulla in merito nei precedenti gradi, per cui la doglianza sull'"omessa notifica" non poteva essere rilevata in questa sede. Quanto alla aspecificità, la Corte ha confermato che i motivi di appello erano enunciati senza idonea argomentazione critica; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. S.U. n. 8825/2016, "Galtelli") sul requisito di specificità estrinseca dei motivi. La memoria del 29/01/2021 è stata ritenuta anch'essa generica e non idonea a superare il vizio di aspecificità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Riferita alla presunta nullità per omessa notificazione del decreto a giudizio: la Corte rileva che la notifica risulta dagli atti (consegna a mani e compiuta giacenza) e che la mancata contestazione nei precedenti gradi esclude il rivendicarsi della nullità in cassazione.

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto che le impugnazioni fossero inammissibili ai sensi di tale disposizione per aspecificità estrinseca.

  • art. 648-bis c.p. (comma terzo)

    Norma sostanziale relativa all'ipotesi attenuata del reato di riciclaggio; i ricorrenti avevano chiesto l'applicazione della ipotesi attenuata, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse adeguatamente specificata e argomentata in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai poteri di declaratoria di inammissibilità dell'appello e alla necessità di specificità dei motivi; la Corte ha valutato l'appello secondo i criteri di specificità estrinseca richiamati da questa norma.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 ("Galtelli")

    "L'appello ... è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata"

    La Corte ha applicato il principio delle S.U. secondo cui la specificità estrinseca richiesta per l'appello è sostanzialmente omologa a quella del ricorso per cassazione: l'appello deve enunciare e argomentare criticamente i rilievi; la mera enunciazione generica è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: applicazione delle spese processuali e possibile condanna alla somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti a tale somma (euro 3.000) ritenendo presenti profili di colpa.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale di riferimento per le conclusioni scritte del Procuratore Generale; non centrale nella decisione sul merito dell'inammissibilità, ma presente nel procedimento.

Massime di principio

  • Perché un appello penale sia ammissibile è necessario enunciare e argomentare in modo specifico e critico i rilievi rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera enunciazione generica di contestazioni comporta l'inammissibilità per aspecificità (richiamo alla S.U. n. 8825/2016).
  • Le doglianze relative a vizi di notifica o a nullità formali devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di giudizio in cui potevano esser proposte; una contestazione generica in cassazione, senza averla sollevata prima, difficilmente sarà presa in considerazione.
  • Documenti o memorie inviati tramite posta elettronica o altri mezzi devono contenere deduzioni specifiche e argomentate; l'invio formale non sostituisce la necessità di esposizione critica e dettagliata del motivo di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche immediate: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In sede di valutazione dell'ammissibilità dell'appello i giudici non devono sostituirsi al merito per accertare la manifesta infondatezza del motivo (trattasi di valutazione distinta), ma possono e devono verificare la presenza del requisito della specificità estrinseca richiesto dalle norme procedurali.

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