Cassazione Civile, Ordinanza n. 03541/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre precisato che il semplice foglio di costituzione depositato dall'Avvocatura dello Stato non equivale a controricorso, con conseguente mancata pronuncia sulle spese. Ha escluso anche l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002, richiamando l'esenzione del processo dal pagamento del contributo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Trapani. Nel ricorso per cassazione, tuttavia, non era esposta in modo alcuno la parte relativa ai fatti di causa né il contenuto del provvedimento impugnato. La Corte ha rilevato che tale omissione integra violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., perché impedisce la compiuta comprensione delle censure e non può essere colmata né attraverso l'esame dei motivi di ricorso né mediante altri atti processuali, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca integralmente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, poiché tale omissione impedisce la comprensione delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e del provvedimento impugnato; la sua mancanza comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
- L'insufficienza dell'esposizione sommaria non può essere sanata mediante l'esame dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, perché il ricorso per cassazione è un atto autonomo e autosufficiente.
- Il deposito di un semplice foglio di costituzione da parte dell'Avvocatura dello Stato non equivale a controricorso e non legittima una regolazione delle spese in favore della parte resistente.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei procedimenti esenti dal pagamento del contributo stesso.
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