Cassazione Civile, Ordinanza n. 19298/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da due rapporti bancari di conto corrente, risalenti al 1991, e da una successiva scheda negoziale del 2005. La società poi fallita agì per la rideterminazione dei saldi e per la restituzione di somme indebitamente addebitate, contestando: interessi ultralegali non validamente pattuiti per iscritto, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni non convenute, oltre al maggior danno da ritardo. La banca resistette e propose domanda riconvenzionale per il saldo debitore e per fatture anticipate non pagate. In appello, la banca ottenne una riforma parziale della decisione di primo grado: la Corte territoriale ritenne validi i contratti bancari anche se sottoscritti dal solo cliente, valorizzando la natura di nullità di protezione della violazione della forma scritta nei contratti bancari e la produzione in giudizio del modulo. Il fallimento ricorrente censurò la sentenza con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello avrebbe deciso su un punto non devoluto; 2) erronea affermazione della validità dei patti sugli interessi ultralegali, sostenendo che per i contratti del 1991 la forma scritta ad substantiam richiedesse la sottoscrizione di entrambe le parti e che non fosse applicabile la disciplina successiva del T.U.B.; 3) violazione di giudicato interno ed effetto devolutivo dell'appello per avere la Corte d'appello eliminato il maggior danno ex art. 1224 c.c. e modificato la decorrenza degli accessori senza impugnazione sul punto; 4) analoga doglianza per la riforma relativa a commissioni di massimo scoperto, spese e valute, asseritamente non devolute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la sua ampiezza. Ha rigettato il primo e il quarto motivo. Ha accolto il secondo motivo solo in parte: ha escluso che la logica della nullità di protezione e del cd. contratto monofirma valesse per i due contratti di conto corrente del 1991, nei quali la pattuizione di interessi ultralegali richiedeva la forma scritta ad substantiam con sottoscrizione di entrambe le parti; ha invece confermato la correttezza della decisione d'appello per la scheda negoziale del 2005, soggetta alla disciplina bancaria sopravvenuta. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva ridotto gli accessori eliminando il maggior danno e modificando la decorrenza degli interessi senza specifica impugnazione della banca e senza motivazione, violando il principio tantum devolutum quantum appellatum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione non richiede la riproduzione integrale degli atti; è sufficiente una chiara sintesi dei fatti e delle questioni, senza eccessivo formalismo
art. 99 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 342 c.p.c.
richiamato per l'ampiezza dell'effetto devolutivo dell'appello
art. 346 c.p.c.
richiamato con riferimento alle questioni non riproposte e alla devoluzione in appello
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di giudicato interno sulle parti non impugnate
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato sostanziale e interno
art. 1350 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta e della sottoscrizione in alcuni contratti
art. 2702 c.c.
richiamato sulla efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta
art. 2729, comma 2, c.c.
richiamato per escludere l'uso delle presunzioni in presenza di forma ad substantiam
art. 2725 c.c.
richiamato per la prova dei contratti soggetti a forma scritta
art. 1284, comma 3, c.c.
la pattuizione di interessi superiori al tasso legale richiede la forma scritta ad substantiam; in mancanza, gli interessi sono dovuti nella misura legale
art. 1327 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la ricostruzione del perfezionamento del contratto
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato per la non retroattività delle norme sopravvenute
art. 117 d.lgs. 385/1993
nei contratti bancari assoggettati alla disciplina sopravvenuta, la forma scritta è richiesta in chiave di protezione del cliente e la mancanza della sottoscrizione della banca non determina nullità se il contratto è redatto per iscritto e consegnato al cliente
art. 127, comma 2, d.lgs. 385/1993
la nullità di protezione è rilevabile d'ufficio dal giudice
art. 161, comma 6, d.lgs. 385/1993
i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del T.U.B. restano regolati dalla disciplina precedente
art. 3 L. 154/1992
ha introdotto per i contratti bancari la forma scritta e l'indicazione del tasso, ma non ha efficacia retroattiva
art. 1224 c.c.
rilevante per il maggior danno da ritardo; il suo riconoscimento non poteva essere eliminato in appello senza specifica impugnazione
art. 6, § 1, CEDU
richiamato per affermare che i requisiti di forma del ricorso non possono essere interpretati in modo eccessivamente formalistico
art. 23 d.lgs. 58/1998
richiamato in parallelo ai contratti di intermediazione finanziaria, quale paradigma della forma funzionale a tutela dell'investitore
art. 1423 c.c.
richiamato per escludere la convalida del contratto nullo nei rapporti soggetti alla forma ad substantiam codicistica
art. 2704 c.c.
richiamato in tema di certezza della data del contratto prodotto in giudizio
Massime di principio
- Nei contratti bancari stipulati prima della disciplina sulla trasparenza bancaria e del T.U.B., la pattuizione di interessi ultralegali è soggetta alla forma scritta ad substantiam: la clausola è nulla se non risulta sottoscritta da entrambe le parti, anche se il contratto in sé era a forma libera.
- La soluzione della "nullità di protezione" e della sufficienza della sola sottoscrizione del cliente opera per i contratti bancari assoggettati alla disciplina sopravvenuta, ma non può essere estesa retroattivamente ai rapporti anteriori regolati dall'art. 1284 c.c.
- La validità della forma scritta richiesta per il contratto si estende alle singole clausole che richiedono la medesima forma, sicché il rispetto del requisito formale del contratto non sana automaticamente la clausola sugli interessi se essa non è validamente pattuita.
- Nel giudizio di appello il giudice non può modificare capi della sentenza non devoluti dall'impugnazione; se la parte appellante contesta solo il capitale, gli accessori già riconosciuti in primo grado non possono essere rideterminati d'ufficio senza violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto di riportare in modo esteso atti e documenti, se la loro riproduzione è preceduta da una sintesi chiara delle questioni rilevanti e consente la comprensione dei motivi.
- L'effetto sostitutivo dell'appello non autorizza il giudice di secondo grado a travalicare il perimetro del devolutum, specialmente quando si incidono componenti della decisione che sarebbero passate in giudicato interno in assenza di specifica censura.
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