Sentenza del 15/04/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Agevolazioni ed esenzioni - Locali ed aree che non possono produrre rifiuti - Obbligo del contribuente di presentare apposita denuncia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato gli avvisi TARSU relativi agli anni 2008-2012, contestando la prescrizione delle annualità 2008-2010 e l'assenza dei presupposti impositivi. Sosteneva, in particolare, che i locali producessero rifiuti speciali e/o pericolosi, smaltiti tramite ditte specializzate, e che tale circostanza escludesse l'assoggettamento alla tassa. Il Comune ha contestato sia la tardività del ricorso originario sia la sussistenza dell'obbligo tributario, rilevando che non era stata presentata alcuna denuncia per ottenere l'esenzione o la riduzione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la sospensione degli accertamenti e il successivo provvedimento di autotutela, escludendo la prescrizione. Ha inoltre considerato arbitrario il termine di quattro giorni assegnato dal Comune per proporre ricorso contro il provvedimento correttivo, riconoscendo comunque la tempestività dell'impugnazione. Nel merito, ha stabilito che lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali o pericolosi non è sufficiente, da solo, a ottenere l'esenzione TARSU. Il contribuente avrebbe dovuto indicare nella denuncia originaria o di variazione le condizioni di inutilizzabilità o di totale o parziale intassabilità dei locali e fornire elementi oggettivi o idonea documentazione. L'appello del Comune è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata, gli atti impositivi sono stati dichiarati legittimi e la contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 5.000 euro per il primo grado e 6.000 euro per il secondo, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, D.Lgs. 507/1993
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
La detenzione o occupazione di locali e aree situati in una zona servita dal servizio di raccolta costituisce il presupposto generale della TARSU, indipendentemente dalla concreta quantità di rifiuti prodotti.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. 507/1993
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L'esenzione o la non tassabilità richiedono sia l'effettiva impossibilità oggettiva di produrre rifiuti, sia la tempestiva indicazione di tale circostanza nella denuncia originaria o di variazione. L'onere di allegazione e prova grava sul contribuente.
Art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Le superfici nelle quali si formano in via ordinaria rifiuti speciali possono essere escluse dalla superficie tassabile, ma occorre individuare concretamente tali aree e rispettare gli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla normativa.
Art. 62, comma 5, D.Lgs. 507/1993
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze o di accordi internazionali.
L'esclusione opera quando una norma, un provvedimento o un accordo esclude l'obbligo di conferimento al servizio pubblico, non per il solo fatto che il contribuente provveda autonomamente allo smaltimento.
Art. 21, D.Lgs. 546/1992
La disposizione disciplina il termine ordinario per proporre ricorso tributario. Nel caso concreto, il termine arbitrario di quattro giorni indicato dal Comune nel provvedimento di autotutela non è stato ritenuto vincolante.
Cassazione, sentenza n. 19459/2003 e ordinanza n. 19469/2014
La giurisprudenza richiamata conferma che il contribuente deve dichiarare e provare le condizioni che determinano la tassabilità parziale o l'esclusione dal tributo.
Massime di principio
- La presunzione ordinaria è che i locali o le aree occupati e situati in una zona servita dal servizio rifiuti siano soggetti alla tassa.
- L'esenzione per impossibilità oggettiva di produrre rifiuti non opera automaticamente: deve essere richiesta nella denuncia originaria o di variazione e supportata da elementi oggettivi o documentazione idonea.
- Il fatto che il contribuente produca rifiuti speciali o pericolosi e li smaltisca tramite imprese autorizzate non comporta necessariamente l'esenzione totale dalla TARSU; può eventualmente incidere sull'esclusione di specifiche superfici o sulla riduzione prevista dalla disciplina applicabile.
- La prova deve riguardare concretamente i locali o le porzioni di superficie non utilizzabili o non idonee a produrre rifiuti, non soltanto l'attività esercitata o le modalità generali di smaltimento.
- Gli obblighi dichiarativi consentono al Comune di effettuare preventivamente i controlli: documenti prodotti soltanto in giudizio possono non essere sufficienti se manca la preventiva denuncia delle condizioni di non tassabilità.
- Un termine di impugnazione fissato unilateralmente dall'ente in modo difforme dai termini di legge non può ridurre il termine previsto dall'ordinamento; resta tuttavia necessario verificare la tempestività rispetto alla notificazione dell'atto effettivamente impugnabile.
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