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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento D.D. del 10.08.2024 (doc Registro Decreti R. 998, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in data 10.08.2024, contenente la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A037- scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – per le Regioni Marche, Abruzzo e Umbria nonché di ogni atto e provvedimento connesso, correlato e consequenziale;

Giustizia amministrativa202400505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria generale di merito del concorso per la classe di concorso A037, nella parte in cui non ha attribuito al ricorrente il punteggio relativo alla laurea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale per la classe A037, chiedendone l'annullamento e la rettifica. Con un unico articolato motivo ha contestato la mancata valutazione della laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi, conseguita con votazione di 110 e lode, oltre all'abilitazione specifica conseguita nel concorso ordinario con votazione di 151,50/200. Ha sostenuto che né l'art. 3, comma 1, del d.m. n. 205/2023, né la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto, né il bando chiarissero che la dichiarazione congiunta di laurea e abilitazione comportasse la valutazione esclusiva dell'abilitazione. Ha quindi lamentato la mancata attribuzione di 12,5 punti, con conseguente mancato conseguimento della posizione di vincitore, nonché una disparità di trattamento tra docenti laureati e candidati privi di laurea ma in possesso di altri titoli di accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la valutazione operata dall'amministrazione. Il bando prevedeva modalità alternative di accesso: mediante laurea, integrata dai requisiti richiesti, oppure mediante abilitazione specifica. La Tabella B allegata al d.m. n. 205/2023 consentiva l'attribuzione del punteggio per il titolo di accesso una sola volta, alternativamente sulla base della laurea o dell'abilitazione, applicando la formula (p−75):2 al voto espresso in centesimi e attribuendo il punteggio solo per voti superiori a 75/100. Il ricorrente aveva indicato come titolo di accesso la specifica abilitazione conseguita nel concorso ordinario del 2020; il relativo voto, convertito in 76/100, aveva determinato l'attribuzione di 0,5 punti. La laurea non poteva essere ulteriormente valutata perché assorbita nella scelta dell'abilitazione quale titolo di accesso. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole tale disciplina, anche perché il candidato avrebbe potuto scegliere, ove più conveniente, il diverso titolo di accesso costituito dalla laurea con i 24 CFU/CFA, mentre l'abilitazione conseguita mediante concorso era stata valorizzata anche autonomamente ai sensi del paragrafo B4.1 della Tabella B. I paragrafi A.1.2 e A.1.3 riguardano ulteriori abilitazioni, aggiuntive rispetto al titolo già utilizzato per l'accesso, e non consentono il cumulo tra laurea e abilitazione dichiarate congiuntamente come titolo di accesso. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della disciplina concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.m. n. 205/2023

    Disciplina i requisiti di accesso al concorso e, secondo il giudice, si coordina con la valutazione alternativa del titolo di laurea o dell'abilitazione.

  • art. 3, comma 7, d.m. n. 205/2023

    Rileva ai fini della diversa posizione dei candidati abilitati e di quelli che accedono con il solo titolo di studio, in relazione all'obbligo di conseguire ulteriori crediti formativi dopo il superamento del concorso.

  • art. 4, commi 1 e 3, d.d.g. n. 2575/2023

    Prevede canali alternativi di accesso: possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica, oppure accesso mediante titoli di servizio o 24 CFU/CFA, secondo le condizioni del bando.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 59/2017

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di accesso, ma il giudice non ne ricava una regola che imponga il cumulo valutativo di laurea e abilitazione.

  • Tabella B, allegato al d.m. n. 205/2023, voce A.1.1

    Prevede che il punteggio per il titolo di accesso sia attribuito una sola volta, alternativamente per la laurea integrata dai 24 CFU/CFA o per l'abilitazione specifica, con valorizzazione del voto superiore a 75/100.

  • Tabella B, allegato al d.m. n. 205/2023, paragrafi A.1.2 e A.1.3

    Si riferiscono a ulteriori abilitazioni, aggiuntive rispetto al titolo utilizzato per l'accesso, e non consentono di sommare la laurea all'abilitazione già spesa come titolo di accesso.

  • Tabella B, allegato al d.m. n. 205/2023, paragrafo B4.1

    Consente un'ulteriore valorizzazione dell'abilitazione conseguita mediante superamento di un concorso, distinta dalla valutazione del titolo di accesso prevista dalla voce A.1.1.

Massime di principio

  • Quando il bando concorsuale prevede modalità alternative di accesso mediante laurea oppure mediante abilitazione specifica, il candidato che dichiara l'abilitazione come titolo di accesso non può ottenere anche il punteggio previsto per la laurea, poiché il punteggio del titolo di accesso è attribuibile una sola volta e la laurea deve ritenersi assorbita nell'abilitazione utilizzata per l'accesso.
  • La valutazione alternativa del titolo di laurea o dell'abilitazione specifica non è irragionevole se il candidato può scegliere, al momento della domanda, il titolo di accesso più conveniente e la diversa scelta produce anche conseguenze giuridiche quanto agli ulteriori requisiti formativi richiesti dopo il superamento della procedura.
  • Le disposizioni relative alla valutazione di ulteriori abilitazioni riguardano titoli aggiuntivi rispetto a quello dichiarato per l'accesso e non consentono il cumulo tra la laurea e l'abilitazione già valutata come titolo di accesso.
  • L'abilitazione conseguita mediante il superamento di una precedente procedura concorsuale può ricevere una specifica valorizzazione autonoma prevista dalla tabella dei titoli, distinta dal punteggio attribuito per il titolo di accesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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