Sentenza n. 1181/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il 11.02.2026, recante applicazione del c.d. provvedimento di D.A.Spo. (sportivo) n. -OMISSIS- con le prescrizioni e i divieti ivi indicati a pag 2 per la durata di anni due (a decorrere dalla sua notifica 11.02.2026), nei limiti e nei termini infra esposti; - ove occorra, del verbale di notifica del 11.02.2026 cui ha fatto seguito la concreta applicazione della misura di sicurezza contestata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.S.P.O. sportivo della durata di due anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree limitrofe, nonché le relative prescrizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il D.A.S.P.O. adottato dal Questore di Catania in relazione a un episodio verificatosi durante una partita di calcio, nel quale gli era stato contestato di avere sferrato un calcio agli arti inferiori del direttore di gara. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, il difetto di motivazione sulle ragioni di urgenza e la violazione del principio di leale collaborazione, assumendo che non fosse stata comunicata l’avvio del procedimento e che il decorso di oltre venti giorni dal fatto, durante i quali aveva partecipato ad altre gare senza incidenti, escludesse l’urgenza. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 6, commi 1, lett. b), e 5, della l. 401/1989, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’irrazionalità della motivazione, sostenendo che il referto arbitrale descrivesse un colpo lieve e non identificasse l’autore, mentre i filmati dimostrerebbero un mero gesto di stizza, privo di violenza e di pericolosità per l’ordine pubblico. Infine, ha censurato la durata biennale del divieto, superiore al minimo legale di un anno, per omessa indicazione delle ragioni specifiche giustificative dell’aggravamento temporale. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento, evidenziando che, dopo l’adozione del DASPO, era stata autorizzata la partecipazione del calciatore ad allenamenti e partite per consentirgli di proseguire l’attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che il DASPO, quale misura preventiva destinata a prevenire turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, non richieda il contraddittorio preventivo. L’urgenza non è stata esclusa dal decorso di circa venti giorni tra il fatto e l’adozione della misura, poiché tale intervallo può essere giustificato dalla complessità dell’istruttoria, comprensiva dell’acquisizione dei rapporti di polizia e dell’esame dei filmati. Ha respinto anche le censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla sussistenza dei presupposti del DASPO. La misura è qualificata come misura di prevenzione, adottabile sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, di una condanna penale o di un danno fisico significativo. Nel caso concreto, le immagini e gli altri riscontri acquisiti sono stati ritenuti idonei a dimostrare una condotta fisica preordinata e diretta contro il direttore di gara, tale da poter innescare situazioni di allarme collettivo, anche indipendentemente dall’entità delle conseguenze lesive. È stata invece accolta la censura sulla durata biennale del divieto: poiché il minimo legale è di un anno, ogni durata superiore deve essere sorretta da una motivazione specifica riferita agli episodi e alla concreta esigenza preventiva. Il provvedimento è stato quindi riformato limitatamente alla durata eccedente un anno, ferma la possibilità per l’Amministrazione di adottare un diverso provvedimento adeguatamente motivato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Il DASPO è una misura preventiva e discrezionale, adottabile sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti; non è necessaria la prova di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, ma deve sussistere una condotta concretamente e univocamente riconducibile al destinatario e idonea a creare un pericolo. La durata superiore al minimo di un anno richiede un’adeguata e specifica motivazione, rapportata agli episodi posti a fondamento della misura.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e il contraddittorio procedimentale non sono necessari per l’adozione del DASPO, in ragione delle esigenze intrinseche di rapidità preventiva connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve esplicitare le ragioni della durata della misura quando essa eccede il minimo legale; non è sufficiente la motivazione relativa alla sola adozione del divieto.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di leale collaborazione non impone, nel procedimento per l’adozione del DASPO, la previa instaurazione del contraddittorio quando prevalgono le esigenze di prevenzione e rapidità dell’intervento.
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state previamente avvisate della possibile definizione immediata.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, adottabile dal Questore quando una condotta concretamente ascrivibile al destinatario, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, sia prognosticamente idonea a porre in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
- Per l’adozione del DASPO non è necessaria la prova di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, di un danno fisico significativo, di una denuncia o di una condanna penale, essendo sufficiente una condotta violenta o minacciosa capace di creare una situazione concreta di pericolo o allarme, valutata secondo un ragionamento prognostico probabilistico.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del DASPO, poiché la funzione preventiva della misura e le esigenze di rapidità dell’intervento giustificano l’omissione del contraddittorio procedimentale preventivo.
- La durata del DASPO superiore al minimo legale di un anno deve essere sostenuta da una motivazione specifica, riferita alla gravità e alle caratteristiche dell’episodio nonché alle concrete esigenze preventive; in mancanza, il provvedimento è illegittimo limitatamente alla durata eccedente il minimo.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità non esclude il controllo giurisdizionale sulla concreta riferibilità della condotta al destinatario, sulla coerenza degli elementi istruttori e sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi preventiva.
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