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Sentenza

Sentenza n. 4275/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- e della nota prot. n. -OMISSIS-, emesse dall'I. C. Statale -OMISSIS-con sede in Napoli alla via -OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze; nonché per la condanna dei convenuti, in solido: al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal minore, in seguito al loro comportamento illecito e reiterato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che il Giudice adito vorrà valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza; al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso delle spese generali;

Giustizia amministrativa202504399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Note dell'istituto scolastico relative all'assegnazione di un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze del minore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore impugnavano le note dell'istituto scolastico concernenti l'assegnazione delle ore di sostegno, chiedendo anche l'accertamento del diritto a un numero di ore adeguato alla patologia, previa valutazione annuale nel PEI, e il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla mancata assegnazione del sostegno necessario. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non adeguata l'assegnazione, alla luce della gravità della patologia e della certificazione del neuropsichiatra dell'ASL, che indicava la necessità di 30 ore settimanali, ordinando la rideterminazione dell'amministrazione e la redazione del PEI con assegnazione delle ore necessarie. All'udienza di merito i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'assegnazione delle ore, insistendo per le spese e per il risarcimento. L'amministrazione sosteneva l'assenza di responsabilità, richiamando anche la relazione dell'istituto scolastico e la carenza di organico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento, rilevando che il ricorrente può disporre dell'azione fino alla trattenuta della causa in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Ha respinto la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni futuri, poiché la quantificazione delle ore dipende da valutazioni dinamiche dell'amministrazione scolastica da rinnovare all'inizio di ciascun anno scolastico e il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati. Ha accolto la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. La mancata assegnazione secondo il fabbisogno concreto è stata ritenuta sufficiente a integrare il danno ingiusto e, nel caso concreto, anche l'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, considerata la gravità della patologia e la certificazione sanitaria indicante la necessità di 30 ore settimanali. La carenza di organico non è stata considerata forza maggiore idonea a escludere la colpa dell'amministrazione, né può comprimere diritti costituzionalmente tutelati quali salute, istruzione e integrazione scolastica. Il danno è stato liquidato equitativamente nella misura di 1.000 euro per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l'intero orario scolastico, dal 15 settembre 2025 fino all'effettiva assegnazione delle ore o, in mancanza, fino alla fine dell'anno scolastico. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in seguito alla dichiarazione resa dai ricorrenti prima della decisione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice ha richiamato per relationem precedenti della Sezione sui presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    La disposizione è stata richiamata nella fase cautelare in relazione alla redazione del PEI e alla determinazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente dichiara, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere effettuata annualmente sulla base delle concrete esigenze dell'alunno e delle valutazioni contenute nel PEI; non è quindi accoglibile una domanda di accertamento riferita indistintamente anche agli anni futuri, quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere.
  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica di un alunno con grave disabilità può integrare un danno ingiusto risarcibile, quando risulti il concreto fabbisogno dell'alunno e la privazione del sostegno abbia inciso sulla frequenza e sull'integrazione scolastica.
  • La carenza di organico degli insegnanti di sostegno non costituisce, di per sé, forza maggiore idonea a escludere la responsabilità dell'amministrazione per la mancata attuazione di diritti costituzionalmente tutelati all'istruzione, alla salute e all'integrazione scolastica.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione del sostegno scolastico può essere liquidato equitativamente mediante un importo mensile riferito al periodo compreso tra l'inizio della mancata assegnazione e l'effettivo ripristino del sostegno necessario, o, in mancanza, fino alla conclusione dell'anno scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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