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Sentenza

Sentenza n. 3749/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2624/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2624/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio è stata inoltre affrontata la questione dell'idoneità della procura speciale originariamente depositata: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non conteneva elementi sufficienti per identificare la controversia. Il TAR aveva concesso l'errore scusabile, in ragione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale anteriore alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, assegnando un termine per il deposito di una nuova procura. La ricorrente ha depositato una procura idonea entro il termine assegnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, deducendo gli eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, la cui misura discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Di conseguenza, il calcolo del capitale residuo e degli interessi indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che dovrà verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. Sono stati riconosciuti, nei limiti dovuti, gli accessori di legge maturati successivamente, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione riferibili al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro i successivi sessanta giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Regolano la decorrenza e i limiti degli interessi dovuti sul credito, la cui misura deve essere verificata dall'Amministrazione in conformità al titolo e alla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

  • art. 37 c.p.a.

    Ha consentito la concessione dell'errore scusabile, in presenza di obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura separata dal ricorso telematico.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Richiede che il difensore sia munito di procura speciale e costituisce il riferimento normativo per la verifica dell'idoneità della procura.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.

    La qualificazione della procura come apposta in calce non elimina, quando il documento analogico è separato dal ricorso informatico, l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve verificare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento secondo il titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali dalla notificazione del titolo esecutivo, è proponibile l'azione di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e con poteri sostitutivi necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Quando la procura speciale è redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, la mera trasmissione e il deposito telematico congiunto non sostituiscono l'esigenza che essa contenga elementi idonei a identificare la controversia; l'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, se al momento del rilascio sussisteva un'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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