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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Dirigente dello Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Nardò n. 695 del 28 giugno 2024, trasmessa in data 3 luglio 2024, di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta in relazione alla richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR presentata al SUAP in data 23 ottobre 2023 per la realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale oggetto della concessione n. 2 del 29 maggio 2023 (rilasciata all’esito di specifica procedura di evidenza pubblica) in Santa Maria al Bagno alla via lungomare Emanuele Filiberto, e segnatamente sul lotto n. 31 in catasto al foglio 126 particella 1411; - della precedente determinazione dirigenziale n. 345 del 30 aprile 2024 di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990; - del parere contrario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 5648-P del 9 aprile 2024 (acquisito in conferenza al prot. n. 0019115) e della successiva conferma di cui alla nota prot. n. 21933 del 24 aprile 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza e determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi e diniego dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per la realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata per l'esercizio di uno stabilimento balneare in un'area destinata a tale uso dal Piano Comunale delle Coste, ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego del Comune. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, degli artt. 88 e 90 delle NTA del PPTR e delle pertinenti schede paesaggistiche, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la Soprintendenza avesse trasformato un vincolo paesaggistico non assoluto in un divieto automatico di realizzare stabilimenti balneari, senza valutare le concrete caratteristiche delle opere, la destinazione dell'area, la concessione demaniale rilasciata e il previo esame favorevole della Commissione Locale Paesaggio. Ha inoltre contestato che il Comune avesse recepito il parere negativo senza sollecitare eventuali prescrizioni o modifiche progettuali idonee a rendere compatibile l'intervento. È stata dedotta anche l'incoerenza rispetto a un precedente parere favorevole della stessa Soprintendenza relativo a un altro stabilimento balneare situato nella medesima area.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere negativo della Soprintendenza e il provvedimento comunale di diniego. Il giudice ha riconosciuto che la valutazione paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della logicità, coerenza, completezza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Tuttavia, nel caso concreto, la Soprintendenza non ha esercitato correttamente tale discrezionalità: il vincolo relativo alle visuali panoramiche e alle strade panoramiche non aveva carattere assoluto e lo stabilimento balneare non era, in sé, incompatibile con esso. L'amministrazione non poteva quindi limitarsi a rilevare la potenziale interferenza dell'intervento con il bene paesaggistico, circostanza connaturata a ogni trasformazione del territorio, ma doveva verificare in concreto la compatibilità delle singole opere con il contesto e con le esigenze di tutela, eventualmente indicando prescrizioni o modifiche progettuali. Il parere è risultato inoltre incoerente rispetto al diverso giudizio favorevole espresso per una struttura simile nella stessa area, evidenziando incompletezza istruttoria e non corretto esercizio della discrezionalità. Il diniego comunale è stato annullato perché motivato unicamente per relationem mediante richiamo al parere illegittimo. L'annullamento non ha comportato l'accertamento dell'assentibilità dell'intervento, restando salvo il potere-dovere delle amministrazioni di rieditare l'attività amministrativa nel rispetto dei principi indicati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento paesaggistico deve esporre una motivazione idonea a rendere comprensibile la concreta valutazione di compatibilità dell'intervento con il vincolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto comunicato dal Comune; la sentenza non fonda su tale disposizione una specifica autonoma statuizione.

  • art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990

    Nella conferenza di servizi simultanea, l'amministrazione paesaggistica deve valutare concretamente il progetto e può indicare modifiche o prescrizioni idonee a consentire l'assenso, anziché limitarsi a un diniego automatico.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione concreta della compatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico.

  • art. 88 NTA del PPTR

    La disciplina del vincolo sulle strade panoramiche non configura, secondo la sentenza, una preclusione assoluta alla realizzazione di uno stabilimento balneare; occorre verificare l'inserimento armonico delle opere nel contesto.

  • art. 90 NTA del PPTR

    La norma è richiamata tra quelle applicabili alla valutazione paesaggistica, senza una distinta interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando il vincolo paesaggistico non prevede una preclusione assoluta, l'amministrazione non può trasformarlo in un divieto automatico di ogni intervento incidente sul bene tutelato, ma deve valutare la compatibilità concreta delle opere in relazione alle loro caratteristiche e al contesto paesaggistico.
  • Il rilievo della possibile interferenza di un intervento con visuali panoramiche o altri beni paesaggistici non esaurisce l'istruttoria e la motivazione: l'amministrazione deve spiegare in concreto perché le opere siano incompatibili e, ove possibile, individuare prescrizioni o modifiche progettuali idonee a rendere l'intervento compatibile.
  • La discrezionalità tecnica della Soprintendenza in materia paesaggistica è sindacabile quando la valutazione risulti illogica, incoerente o incompleta, ovvero fondata su un'istruttoria insufficiente o su un criterio tecnico applicato in modo non corretto.
  • La valutazione paesaggistica deve considerare la specifica destinazione dell'area e le concrete caratteristiche dell'intervento; la circostanza che l'area sia destinata dagli strumenti di pianificazione costiera a stabilimenti balneari non elimina il vincolo paesaggistico, ma impedisce di negare l'intervento senza una verifica concreta della sua compatibilità.
  • La motivazione per relationem del diniego comunale non è sufficiente quando il parere paesaggistico richiamato sia viziato per difetto di istruttoria e motivazione; in tal caso, anche il provvedimento finale è illegittimo.
  • Un precedente parere favorevole della stessa amministrazione per un intervento analogo nella medesima area costituisce elemento rilevante dell'istruttoria e impone di spiegare le eventuali differenze concrete che giustificano una diversa valutazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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