Cassazione Civile, Ordinanza n. 30876/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
La controversia riguarda opere eseguite su una villa in contesto condominiale a Procida: persiane installate su alcune finestre della facciata lato mare, un terrazzino con scala a chiocciola sul lato confinante con altra proprietà, vani in muratura sovrastanti la terrazza, una finestra e, sul versante opposto, anche un gazebo e una persiana antintrusione. I primi ricorrenti censuravano la decisione d’appello che aveva ritenuto leso il decoro architettonico e aveva ordinato la rimozione di alcune opere, deducendo omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle risultanze istruttorie, inclusa la mancata considerazione di una scrittura privata e delle conclusioni del CTU. I secondi ricorrenti contestavano il rigetto delle loro doglianze sulle soprelevazioni e sulla persiana antintrusione, lamentando motivazione apparente, violazione dell’art. 1120 c.c. e contrasto logico tra il trattamento riservato a opere analoghe (gazebo e persiane).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che molte censure mirassero in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che operasse la doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre escluso che fosse correttamente denunciabile, nel caso di specie, la violazione dell’art. 116 c.p.c. per contrastare l’adesione o il mancato seguito dato dal giudice di merito alle valutazioni causali del CTU. Quanto al merito delle questioni richiamate, la Corte ha ribadito che il decoro architettonico è tutelabile anche se non vi è particolare pregio artistico e anche per facciate non principali; ha distinto le modificazioni consentite ex art. 1102 c.c. dalle innovazioni ex art. 1120 c.c.; ha affermato che la sanatoria edilizia non incide sui diritti dei terzi eventualmente lesi. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il motivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, mira solo a ottenere una nuova valutazione di fatti e prove già esaminati dal merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado
preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l’appello è deciso con la stessa ratio fattuale del primo grado (doppia conforme).
art. 116 c.p.c.
libera valutazione delle prove
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende una prova legale; non consente di censurare l’adesione o il dissenso rispetto alle valutazioni del CTU.
art. 1102 c.c.
consente al singolo condomino la migliore utilizzazione della cosa comune, nei limiti di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri pari uso; si applica anche il divieto di alterare il decoro architettonico.
art. 1120 c.c.
disciplina le innovazioni deliberate dall’assemblea, che si distinguono dalle semplici modificazioni d’uso consentite al singolo ex art. 1102 c.c.
art. 1122 c.c.
richiamato come norma che tutela il decoro architettonico e i limiti alle opere del singolo condomino.
art. 1122-bis c.c.
richiamato tra le disposizioni che presidiano il decoro architettonico e i limiti alle opere sulle parti dell’edificio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l’indicazione specifica della sede processuale e del momento di produzione del documento su cui si fonda la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la censura che, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
- La previsione di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. preclude il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime questioni di fatto.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito o la valutazione delle conclusioni del consulente tecnico; il vizio è configurabile solo quando il giudice applica un regime probatorio diverso da quello imposto dalla legge.
- Nel condominio, il decoro architettonico tutela l’armonia estetica dell’edificio come risultante delle sue linee essenziali e può essere leso anche da interventi su facciate non principali, senza che sia necessario un particolare pregio artistico del fabbricato.
- Le modificazioni apportate dal singolo condomino ex art. 1102 c.c. e le innovazioni ex art. 1120 c.c. sono figure distinte: le prime attengono all’uso più intenso della cosa comune, le seconde a trasformazioni che incidono sull’essenza e sulla destinazione del bene e richiedono la disciplina assembleare.
- La sanatoria edilizia o il permesso in sanatoria producono effetti nei soli rapporti con la pubblica amministrazione e non pregiudicano i diritti dei terzi che assumano di essere lesi dall’opera edilizia.
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