Sentenza n. 2024/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento – della deliberazione di non ammissione del ricorrente alla classe terza, assunta dal Consiglio della classe 2ª -OMISSIS- Liceo Scientifico di ordinamento in data -OMISSIS- in sede di scrutinio differito di integrazione dello scrutinio finale, di cui al verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, conosciuto soltanto in data -OMISSIS- a seguito dell’accesso documentale; – della pagella scolastica del -OMISSIS-, recante la valutazione di quattro in Latino e l’esito «non ammesso alla classe successiva», pubblicata il -OMISSIS-; – del verbale delle prove scritte e orali di Latino del -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce il voto di 5– alla prova scritta, il voto di quattro alla prova orale e il voto finale di quattro; – della valutazione della prova scritta di recupero del -OMISSIS-, quale risultante dalle annotazioni e dal punteggio apposti sull’elaborato; – ove occorra e nei limiti dell’interesse, della «Scheda riepilogativa per allievi con giudizio sospeso» del -OMISSIS-, dei «Criteri di valutazione delle prove scritte – Latino – primo biennio liceale» e della «Tabella di corrispondenza punteggio – voto» adottati dall’Istituto; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione, le deliberazioni del Collegio dei docenti relative ai criteri di valutazione e alle modalità degli interventi di recupero e delle verifiche, gli atti di nomina della commissione delle prove di recupero e gli atti di designazione dei docenti chiamati a sostituire i componenti assenti allo scrutinio del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe terza, adottata dopo le prove di recupero di latino; pagella, valutazioni delle prove e relativi criteri e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe terza del liceo scientifico dopo le prove di recupero di latino, deducendo: 1) irregolare composizione del Consiglio di classe per la sostituzione di tre componenti con docenti estranei, assenza degli atti di designazione e illegittima attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante a un docente supplente; 2) difetto e contraddittorietà della motivazione, perché il voto 5- conseguito nello scritto sarebbe prossimo alla sufficienza secondo la tabella scolastica, mentre la media annuale era 7,20 e la deliberazione era stata assunta a maggioranza con quattro voti contrari; 3) inadeguatezza delle ore di recupero e valutazione orale su argomenti non trattati nel corso o non compresi nella delimitazione del debito, tra cui il dativo di possesso; 4) erronea applicazione della tabella di corrispondenza tra penalità e voto, indebita attribuzione di tre penalità da un punto per travisamenti che non avrebbero riguardato righe intere, mancata considerazione del voto scritto 5- nel determinare l’esito complessivo e prevalenza delle prove scritte su quelle orali durante l’anno. I ricorrenti avevano inoltre chiesto ulteriori approfondimenti istruttori.
La decisione
Il TAR respinge tutti i motivi e il ricorso. Quanto alla composizione del Consiglio, i decreti di nomina e la relazione di chiarimenti depositati dall’amministrazione documentano le tre sostituzioni; non è stata inoltre indicata una norma che impedisse di affidare la verbalizzazione al docente supplente. La censura motivazionale è respinta perché le correzioni sull’elaborato e i giudizi analitici sulle prove scritta e orale giustificano l’insufficienza e la non ammissione: lo scritto ha riportato 5- e l’orale 4, con carenze gravi e diffuse; la media annuale, anche se pari a 7,20, non preclude la sospensione del giudizio né rende dirimente l’ammissione, e la decisione a maggioranza non imponeva una motivazione più incisiva in presenza delle ragioni espresse per le valutazioni e nella deliberazione. Le doglianze sull’organizzazione del recupero non incidono sull’autonomia del giudizio finale, che deve basarsi sulla preparazione e maturità raggiunte; inoltre la scheda del debito menzionava il verbo fio, la proposizione concessiva e il doppio dativo, e il quesito sul doppio dativo e sul dativo di possesso era ragionevolmente connesso alla verifica della distinzione tra i due costrutti. È respinta anche la contestazione della griglia: una penalità di 6 avrebbe comunque comportato il voto 5, ancora insufficiente, mentre le tre penalizzazioni per travisamento corrispondevano, considerate nel loro insieme, a porzioni di testo della lunghezza di una riga secondo il criterio della griglia. La prevalenza delle prove scritte durante l’anno non è di per sé lesiva degli obiettivi di apprendimento, poiché anche esse verificano conoscenze previste dal programma. Il TAR ritiene esauriente la documentazione e non accoglie ulteriormente l’istanza istruttoria. Spese a carico dei ricorrenti, in solido, per euro 2.000 oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell’Istruzione.
Massime di principio
- La valutazione di non ammissione alla classe successiva può fondarsi sulle carenze accertate nelle prove di recupero, anche quando la media delle valutazioni dell’anno sia superiore alla sufficienza; la media annuale non preclude di per sé la sospensione del giudizio né rende automaticamente dovuta l’ammissione.
- La motivazione della non ammissione è adeguata quando le valutazioni sono sostenute da correzioni verificabili degli elaborati e da giudizi specifici sulle prove, e tali elementi danno conto delle carenze poste a base della deliberazione finale.
- Eventuali carenze nell’organizzazione o nell’estensione dei corsi di recupero non invalidano, di per sé, il giudizio di non ammissione, che resta autonomamente fondato sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
- La prova di recupero può verificare conoscenze ragionevolmente connesse agli argomenti indicati nella scheda del debito; nel caso esaminato, la verifica del doppio dativo consentiva di interrogare anche sulla sua distinzione dal dativo di possesso.
- La valutazione secondo una griglia prestabilita va verificata in concreto alla luce dei criteri adottati e delle correzioni dell’elaborato; una contestazione del punteggio non è decisiva se, anche applicando il punteggio più favorevole prospettato, il voto resta insufficiente e il giudizio è altrimenti motivato.
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