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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18531/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Trento che aveva riconosciuto a Rosca l'equa riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari per 287 giorni) ridotta della metà perché valutata quale condotta colposa e non gravemente colposa. Il ricorso per cassazione deduceva contraddittorietà e carenza motivazionale perché il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente considerato la colpa grave ostativa, alla luce delle menzogne e delle reticenze dell'indagato (sulla titolarità dell'utenza telefonica e sul presunto furto del cellulare) che potevano avere incidenza causale nella adozione e nel mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata perché la motivazione della Corte d'appello di Trento è risultata contraddittoria: da un lato i giudici avevano ritenuto reticente e mendace il comportamento del Rosca in sede di interrogatorio, dall'altro avevano escluso che tale condotta integrasse la colpa grave ostativa all'equa riparazione, senza fornire una adeguata spiegazione del nesso causale. La Cassazione ha richiamato i principi dell'art. 314 c.p.p. (valutazione della colpa grave/dolo e della rilevanza di silenzio/mendacio) e dell'art. 627 c.p.p. (poteri e limiti del giudice di rinvio) e ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La riparazione per ingiusta detenzione è un meccanismo di indennizzo ... soggetti ai quali viene riconosciuto il diritto a un'equa riparazione, a condizione che non abbiano dato o concorso a dar causa alla custodia cautelare subita (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.)

    La Corte ricorda che per escludere o ridurre l'indennizzo occorre accertare dolo o colpa grave dell'interessato valutando la condotta sia prima sia dopo la misura; il silenzio o il mendacio in sede di interrogatorio possono rilevare ai fini della colpa grave se idonei a creare un'apparenza di illecito che abbia influito sulla decisione cautelare.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata

    Il giudice di rinvio ha ampia libertà di apprezzamento ma è vincolato a non ripetere i vizi motivazionali indicati dalla Cassazione; deve seguire le indicazioni della Corte regolatrice e valutare nuovamente i fatti entro quei limiti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma evocata nel ricorso per censurare la motivazione; la sentenza non sviluppa un'interpretazione estesa di questa norma, si limita a richiamare principi processuali generali.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Citata nel ricorso come presunta violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione di questa norma da parte della Corte.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Indicata nel ricorso del Ministero fra le disposizioni ritenute violate; la decisione non esplicita un'interpretazione diretta di detta norma.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente ma non oggetto di interpretazione specifica nella motivazione della Cassazione riportata.

  • art. 625 cod. proc. pen.

    Men- zionata nel ricorso; dalla motivazione non è evincibile una precisa interpretazione di questa norma.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione (art. 314 c.p.p.) il giudice valuta se l'indagato abbia concorso a dar causa alla misura con dolo o colpa grave; menzogne o reticenze in sede di interrogatorio possono incidere su tale valutazione quando siano idonee a creare l'apparenza di responsabilità e concorrano con altri elementi indizianti.
  • La semplice superficialità o negligenza non è automaticamente colpa grave: occorre che la condotta abbia avuto una incidenza causale, anche parziale, sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare; il nesso causale deve essere adeguatamente motivato.
  • Se la Corte di cassazione annulla per vizi motivazionali, il giudice di rinvio ha il dovere di rimuovere quelle contraddizioni e non ripetere i difetti indicati; può riconsiderare i fatti ma deve farlo in coerenza con i principi richiamati dalla Cassazione.
  • La valutazione complessiva degli elementi probatori (perizie, frequentazioni, tracce telefoniche) è centrale: elementi tecnici che escludano la partecipazione effettiva (es. perizia fonica favorevole) possono ridurre l'incidenza delle reticenze, ma il giudice deve analizzare esplicitamente il loro peso rispetto alla condotta dell'indagato.
  • La motivazione non deve risultare contraddittoria: non è ammissibile affermare la reticenza o il mendacio e poi escluderne automaticamente la rilevanza senza spiegare perché non integri colpa grave.

Testo integrale

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