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Sentenza

Sentenza n. 2775/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore di Pavia nr ID FASC. -OMISSIS- emesso il 9 gennaio 2026, notificato in data 17 gennaio 2026, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nr. -OMISSIS- rilasciata in data 24 agosto 2022 e in scadenza il 23 agosto 2027;

Giustizia amministrativa202601405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo, da un lato, l'illegittimità procedimentale per l'irragionevole durata del procedimento e per la mancata comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e, dall'altro, la violazione dell'art. 460, comma 3, c.p.p. e il conseguente difetto di istruttoria, in relazione al decreto penale di condanna valorizzato dall'amministrazione. La revoca era stata adottata dopo il ritiro cautelare di armi, munizioni e licenza, la conclusione del procedimento penale per lesioni personali con decreto penale di condanna e, soprattutto, l'adozione da parte del Prefetto di un divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Il divieto prefettizio era stato notificato al ricorrente, ma non risulta tempestivamente impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti contro la revoca. Ha ritenuto che tra il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile della licenza di porto d'armi sussista un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Una volta adottato il divieto di detenzione, la revoca della licenza costituisce conseguenza diretta e vincolata, priva di margini di discrezionalità, poiché l'autorizzazione alla detenzione delle armi è presupposto necessario del porto d'armi. Poiché il divieto prefettizio, regolarmente notificato, non era stato tempestivamente impugnato, il suo consolidamento impediva al ricorrente di conseguire un vantaggio concreto e attuale dall'eventuale annullamento della revoca questorile: il divieto avrebbe comunque continuato a impedire il mantenimento o il rilascio della licenza. L'interessato può eventualmente chiedere il riesame del divieto al sopravvenire di fatti nuovi e idonei a dimostrare il recupero dell'affidabilità, ma, fino a un positivo riesame, l'ostacolo permane. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

    Il divieto prefettizio di detenzione costituisce il provvedimento presupposto rispetto alla revoca questorile del porto d'armi e, una volta consolidato, rende priva di utilità concreta l'impugnazione della sola revoca.

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    revoca della licenza di porto d'armi

    La revoca della licenza consegue direttamente e vincolatamente all'adozione del divieto prefettizio di detenzione delle armi.

  • art. 8 T.U.L.P.S.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

  • art. 14 T.U.L.P.S.

  • art. 42 T.U.L.P.S.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

  • art. 2 l. 241/1990

    La censura relativa alla durata del procedimento e alla mancata comunicazione di avvio non è stata esaminata nel merito, per l'accertata carenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 460, comma 3, c.p.p.

    La censura relativa agli effetti del decreto penale di condanna e al difetto di istruttoria non è stata esaminata nel merito, per l'accertata carenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile profilo di inammissibilità per carenza d'interesse.

Massime di principio

  • Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d'armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; il secondo provvedimento costituisce conseguenza vincolata del primo.
  • L'impugnazione della sola revoca del porto d'armi è inammissibile per carenza di interesse quando il divieto prefettizio di detenzione delle armi, regolarmente notificato, non sia stato tempestivamente impugnato e sia divenuto inoppugnabile, poiché l'eventuale annullamento della revoca non procurerebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale.
  • L'interesse dell'interessato deve essere rivolto alla rimozione del provvedimento prefettizio ostativo; il divieto di detenzione può essere oggetto di apposita istanza di riesame in presenza di fatti nuovi idonei a dimostrare, a congrua distanza di tempo, il recupero dei requisiti di affidabilità, ma permane fino a un eventuale positivo riesame.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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