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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - della determinazione dirigenziale del Comune di L’Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) del 14 gennaio 2025, con la quale, nel comunicare l’avvio di un nuovo procedimento per la relativa revoca, è stata disposta, “nelle more della procedura avviata”, la sospensione dell’autorizzazione provvisoria del 16 marzo 2016, rilasciata alla società ricorrente ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21 maggio 2001, “alla erogazione dei servizi alla persona, con esclusivo riferimento all’accoglienza di minori, all’interno della struttura sita in L’Aquila, Via Celano 6/A, che risulta in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle richiamate disposizioni in materia”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la richiamata relazione prot. n. 105570 del 3 ottobre 2024, a firma del tecnico del predetto Settore comunale, e il presupposto verbale di sopralluogo del 18 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202500108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del 14 gennaio 2025, recante l’avvio del procedimento di revoca e la sospensione dell’autorizzazione provvisoria del 16 marzo 2016 all’erogazione di servizi di accoglienza per minori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di servizi sociali)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale del 14 gennaio 2025, con cui il Comune, comunicando l’avvio di un nuovo procedimento di revoca, aveva sospeso nelle more l’autorizzazione provvisoria rilasciata nel 2016 per la gestione di una struttura di accoglienza per minori. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 21-quater e 21-quinquies della legge n. 241/1990, dell’art. 11 della legge n. 328/2000, del d.m. n. 308/2001 e dell’art. 15 della l.r. Abruzzo n. 2/2005, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.; inoltre, sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, la ricorrente ha contestato che la sospensione si fondasse sui medesimi verbali e sulla medesima relazione tecnica già posti a base di una precedente revoca, successivamente annullata in autotutela dal Comune dopo l’accoglimento delle osservazioni della società. È stata inoltre censurata la mancata indicazione di un termine finale della sospensione, con conseguente natura sostanzialmente sine die della misura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, poiché il Comune, con determinazione del 9 aprile 2025, aveva archiviato il procedimento di revoca, revocato la sospensione e consentito la ripresa dell’attività dall’11 aprile 2025. Tuttavia, avendo la ricorrente manifestato, nelle forme previste dall’art. 73 c.p.a., l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una futura domanda risarcitoria, il Collegio ha proceduto all’accertamento richiesto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. La domanda è stata accolta. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo, anzitutto per la palese contraddittorietà dell’azione amministrativa: la sospensione e il nuovo avvio del procedimento di revoca si fondavano sui medesimi sopralluoghi e sulla medesima relazione tecnica già utilizzati per la precedente revoca, che il Comune aveva annullato in autotutela pochi giorni prima accogliendo le osservazioni della società. È stata inoltre ritenuta illegittima la sospensione priva di un termine finale esplicito, poiché una sospensione sine die contrasta con la natura provvisoria e temporanea del potere cautelare e finisce per assumere sostanzialmente il carattere di un ritiro definitivo del titolo, senza le relative garanzie procedimentali e sostanziali. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 328/2000

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione comunale all’erogazione dei servizi sociali e all’accoglienza dei minori.

  • d.m. 21 maggio 2001, n. 308

    Individua i requisiti minimi strutturali e organizzativi rilevanti per l’autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti e le ragioni dell’esercizio del potere amministrativo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Rileva per la comunicazione di avvio del procedimento e, secondo il richiamo giurisprudenziale, per il potere cautelare e temporaneo di sospensione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Riconosce il potere di sospendere temporaneamente l’efficacia di un provvedimento, il cui esercizio deve rispettare la natura provvisoria della misura e richiede l’indicazione di un termine.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato richiamato tra le disposizioni applicabili all’esercizio dei poteri di revoca e sospensione del titolo autorizzativo.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    Consente di convertire la domanda di annullamento in accertamento dell’illegittimità quando l’annullamento sia divenuto inutile, purché il ricorrente manifesti un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza

    Consente di far valere la domanda risarcitoria nel corso del giudizio di annullamento o entro il termine previsto dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 73 c.p.a.

    Individua le forme e i termini entro cui deve essere manifestato, nel contraddittorio processuale, l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento dell’atto impugnato diviene inutile perché l’amministrazione ne ha rimosso gli effetti, il ricorrente può evitare la pronuncia di improcedibilità manifestando, nelle forme previste dall’art. 73 c.p.a., l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini di una futura domanda risarcitoria; il giudice deve quindi esaminare la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Il potere amministrativo di sospensione dell’efficacia di un provvedimento ampliativo ha natura cautelare, provvisoria e temporanea; la sospensione deve pertanto recare un termine finale esplicito. Una sospensione sine die è illegittima perché nega la provvisorietà della misura e può tradursi in un sostanziale ritiro del titolo senza le garanzie proprie della revoca o dell’annullamento.
  • È contraddittoria e illegittima l’azione amministrativa che, dopo avere annullato in autotutela una precedente revoca perché ha accolto le osservazioni dell’interessato, riutilizzi immediatamente i medesimi accertamenti e la medesima relazione tecnica per avviare un nuovo procedimento di revoca e sospendere il titolo autorizzativo, senza una nuova e coerente valutazione dei presupposti.
  • La sospensione di un titolo autorizzativo non può essere utilizzata per conseguire, in via surrettizia e senza le necessarie garanzie procedimentali e sostanziali, un effetto equivalente al definitivo ritiro del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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