Sentenza n. 1161/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento N.-OMISSIS- datato -OMISSIS- emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e notificato in data -OMISSIS-dalla Questura di -OMISSIS-Affari Generali e Segreteria a -OMISSIS-; - nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, con riesame per il riconoscimento della promozione per merito straordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Capo della Polizia che, a fronte della proposta di promozione per merito straordinario, ha attribuito al ricorrente il solo encomio solenne
Esito
Favorevole al ricorrente (poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, aveva partecipato a una complessa operazione investigativa che aveva consentito di sventare un assalto armato a un caveau, fermare 31 soggetti gravemente indiziati di reati aggravati dal metodo mafioso e sequestrare armi, munizioni, veicoli e altri strumenti destinati alla consumazione del reato. Egli deduceva di avere svolto attività particolarmente rischiose e determinanti, installando sistemi di videosorveglianza in luoghi pericolosi e coordinando durante il blitz le informazioni provenienti dalle telecamere. Nonostante la proposta del Questore di promozione per merito straordinario, il Capo della Polizia aveva concesso soltanto l'encomio solenne. Con un unico motivo il ricorrente deduceva la sussistenza dei presupposti normativi per la promozione, il difetto di motivazione, l'arbitrarietà, la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. In particolare, contestava che il provvedimento non desse conto dei rischi affrontati, dei sacrifici sostenuti, dell'elevata professionalità dimostrata e del contributo individuale prestato nell'operazione. Il Ministero sosteneva che il Consiglio per le ricompense e la Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti avessero espresso parere contrario, ritenendo più congruo l'encomio solenne, anche in applicazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali. Eccepiva inoltre l'autonoma carenza di legittimazione passiva della Questura.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione relativa alla Questura, rilevando che il provvedimento impugnato era imputabile esclusivamente all'Amministrazione centrale e che la Questura si era limitata a formulare la proposta di promozione, quale atto endoprocedimentale. La Questura è stata quindi estromessa dal giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha riconosciuto che la promozione per merito straordinario costituisce una misura derogatoria rispetto agli ordinari criteri di progressione in carriera e che la relativa valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti. Tuttavia, anche l'esercizio di tale discrezionalità deve essere sorretto da una motivazione effettiva, espressa nel provvedimento o desumibile dagli atti richiamati. Nel caso concreto, il parere contrario del Consiglio per le ricompense si limitava a registrare le diverse posizioni delle componenti amministrativa e sindacale e a dichiarare più congruo l'encomio solenne, senza illustrare le ragioni della scelta né analizzare il contributo personale del ricorrente all'operazione. Il mero richiamo all'accordo sindacale e alle votazioni non integrava una motivazione sufficiente per relationem. Inoltre, il riferimento alle elevate capacità professionali, all'intuito investigativo e alla non comune determinazione operativa risultava in astratto favorevole al ricorrente, ma non spiegava perché tali qualità non giustificassero la promozione per merito straordinario. È stato quindi ravvisato un grave difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento. L'Amministrazione è stata obbligata a riesaminare la proposta entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, formulando una motivazione analitica sia in caso di concessione sia in caso di nuovo diniego della promozione. La sentenza non ha predeterminato l'esito del riesame. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, d.P.R. 335/1982
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto.
La proposta del Questore appartiene alla fase di iniziativa del procedimento ed è un atto endoprocedimentale; il provvedimento finale è imputabile all'Amministrazione centrale.
art. 68 d.P.R. 782/1985
Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono: a) promozione per merito straordinario; b) encomio solenne.
La promozione per merito straordinario e l'encomio solenne sono ricompense distinte, conferibili senza possibilità di cumulo secondo i presupposti normativi.
art. 69 d.P.R. 782/1985
L'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
La disposizione individua i presupposti dell'encomio solenne e richiama, per la promozione per merito straordinario, la disciplina del d.P.R. 335/1982.
art. 72 d.P.R. 335/1982
La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
La promozione per merito straordinario è una progressione derogatoria, riservata a risultati eccezionali, straordinari servizi, eccezionale capacità e, alternativamente, al grave pericolo di vita corso per tutelare la sicurezza pubblica.
art. 74, comma 1, d.P.R. 782/1985
esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario
Il parere del Consiglio per le ricompense è obbligatorio, ma il suo carattere endoprocedimentale non esonera dall'obbligo di esplicitare le ragioni sostanziali della valutazione negativa.
Massime di principio
- La valutazione sulla promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato è ampiamente discrezionale, trattandosi di una progressione derogatoria rispetto agli ordinari metodi di carriera; il sindacato giurisdizionale è limitato all'evidente illogicità, alla manifesta irragionevolezza e all'errore sui fatti.
- L'ampia discrezionalità nella scelta tra promozione per merito straordinario ed encomio solenne non esclude l'obbligo di motivazione: le ragioni della decisione devono essere esplicitate nel provvedimento finale o risultare con chiarezza dagli atti richiamati.
- Quando il parere contrario alla promozione deriva dalla posizione negativa di una componente dell'organo consultivo, il verbale deve esporre le ragioni sostanziali di tale valutazione e non può limitarsi a registrare le votazioni o a richiamare genericamente un accordo sindacale.
- Il richiamo per relationem a un parere o verbale è insufficiente se l'atto richiamato non contiene un'analisi del contributo individuale dell'interessato e non consente di ricostruire l'iter logico che ha condotto a preferire una ricompensa inferiore.
- L'annullamento per difetto di motivazione impone all'Amministrazione la riedizione del potere, senza predeterminare l'esito del riesame; il nuovo provvedimento deve tuttavia contenere una motivazione analitica sia se concede sia se nega la promozione.
- La Questura che si limita a formulare la proposta di promozione, quale atto endoprocedimentale, non è autonomamente legittimata passiva nel giudizio promosso contro il provvedimento finale adottato dal Capo della Polizia.
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