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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società, per l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un soggetto terzo. In primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo generica la motivazione degli atti e insufficiente il richiamo alle dichiarazioni e alla notizia di reato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che gli atti erano sufficientemente motivati e idonei a consentire la difesa del contribuente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti, sostenendo che, a fronte di plurimi elementi indiziari forniti dall'Ufficio, spettasse al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che l'appello dell'Ufficio non avesse censurato specificamente la decisione di primo grado. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha rigettato, ritenendo sufficiente la specificità dell'appello; ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso principale, affermando che la motivazione degli avvisi era adeguata e che la CTR aveva errato nella ripartizione dell'onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la CTR aveva erroneamente ritenuto carenti di motivazione gli avvisi di accertamento e aveva disatteso i corretti criteri sull'onere della prova nelle contestazioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 42 del D.P.R. 600/1973

    richiamato come norma sulla motivazione e validità dell'avviso di accertamento; la Corte ne afferma il rispetto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

  • art. 56 del D.P.R. 633/1972

    richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi IVA; è soddisfatta anche mediante motivazione per relationem se il contribuente può comprendere la pretesa fiscale.

  • art. 7 della L. 212/2000

    l'obbligo di allegazione e motivazione va letto in funzione integrativa della motivazione solo quando gli atti richiamati servono davvero a completarla.

  • art. 3 della L. 241/1990

    il richiamo ad altri atti è rilevante solo se necessario a integrare la motivazione; se il contenuto essenziale è già nell'atto, l'allegazione non è imposta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte decide la questione sulla base della sufficienza della motivazione degli avvisi.

  • art. 39 del D.P.R. 600/1973

    norma utilizzata per affermare che l'Ufficio può fondare l'accertamento su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di poteri accertativi dell'Ufficio.

  • art. 54 del D.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa per l'accertamento IVA fondato su elementi anche indiziari.

  • art. 109 del D.P.R. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla deducibilità dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a contestare l'operazione, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzabili in materia tributaria se gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici, se dotate dei requisiti richiesti, possono sorreggere la pretesa fiscale.

  • art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    l'appello nel processo tributario è specifico anche quando l'Ufficio ribadisce le ragioni di legittimità già poste a base dell'atto impugnato.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale per difetto di interesse e specificità dell'appello.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale in relazione all'effetto devolutivo e all'impugnazione della decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge relative alla motivazione e alla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato nel ricorso incidentale per dedurre un vizio processuale relativo alla specificità dell'appello.

  • art. 2 del D.Lgs. 74/2000

    richiamato nella motivazione degli avvisi come possibile ipotesi di reato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è specifico anche se l'Ufficio si limita a ribadire in secondo grado le medesime ragioni di legittimità dell'atto già esposte in primo grado, purché il gravame miri al riesame della decisione e del merito della pretesa.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; la motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile e il suo contenuto è realmente necessario a integrare la motivazione.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, incombe sul contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione.
  • La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare l'effettività dell'operazione contestata, poiché tali elementi possono essere strumentalmente predisposti per simulare operazioni mai avvenute.
  • Va distinto il piano della motivazione dell'atto impositivo dal piano della prova nel giudizio: la sufficienza motivazionale dell'avviso non coincide con la prova piena della pretesa, che si valuta nel contenzioso secondo le regole ordinarie.
  • rami si riferisce a materia tributaria e processo tributario, con profili di motivazione degli avvisi di accertamento e di riparto dell'onere della prova in presenza di operazioni inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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