Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società, per l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un soggetto terzo. In primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo generica la motivazione degli atti e insufficiente il richiamo alle dichiarazioni e alla notizia di reato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che gli atti erano sufficientemente motivati e idonei a consentire la difesa del contribuente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti, sostenendo che, a fronte di plurimi elementi indiziari forniti dall'Ufficio, spettasse al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che l'appello dell'Ufficio non avesse censurato specificamente la decisione di primo grado. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha rigettato, ritenendo sufficiente la specificità dell'appello; ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso principale, affermando che la motivazione degli avvisi era adeguata e che la CTR aveva errato nella ripartizione dell'onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la CTR aveva erroneamente ritenuto carenti di motivazione gli avvisi di accertamento e aveva disatteso i corretti criteri sull'onere della prova nelle contestazioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Norme richiamate
art. 42 del D.P.R. 600/1973
richiamato come norma sulla motivazione e validità dell'avviso di accertamento; la Corte ne afferma il rispetto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.
art. 56 del D.P.R. 633/1972
richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi IVA; è soddisfatta anche mediante motivazione per relationem se il contribuente può comprendere la pretesa fiscale.
art. 7 della L. 212/2000
l'obbligo di allegazione e motivazione va letto in funzione integrativa della motivazione solo quando gli atti richiamati servono davvero a completarla.
art. 3 della L. 241/1990
il richiamo ad altri atti è rilevante solo se necessario a integrare la motivazione; se il contenuto essenziale è già nell'atto, l'allegazione non è imposta.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte decide la questione sulla base della sufficienza della motivazione degli avvisi.
art. 39 del D.P.R. 600/1973
norma utilizzata per affermare che l'Ufficio può fondare l'accertamento su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente in tema di poteri accertativi dell'Ufficio.
art. 54 del D.P.R. 633/1972
richiamato come base normativa per l'accertamento IVA fondato su elementi anche indiziari.
art. 109 del D.P.R. 917/1986
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla deducibilità dei costi.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a contestare l'operazione, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.
art. 2727 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzabili in materia tributaria se gravi, precise e concordanti.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici, se dotate dei requisiti richiesti, possono sorreggere la pretesa fiscale.
art. 53 del D.Lgs. 546/1992
l'appello nel processo tributario è specifico anche quando l'Ufficio ribadisce le ragioni di legittimità già poste a base dell'atto impugnato.
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla società nel ricorso incidentale per difetto di interesse e specificità dell'appello.
art. 329 c.p.c.
richiamato dalla società nel ricorso incidentale in relazione all'effetto devolutivo e all'impugnazione della decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge relative alla motivazione e alla ripartizione dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato nel ricorso incidentale per dedurre un vizio processuale relativo alla specificità dell'appello.
art. 2 del D.Lgs. 74/2000
richiamato nella motivazione degli avvisi come possibile ipotesi di reato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è specifico anche se l'Ufficio si limita a ribadire in secondo grado le medesime ragioni di legittimità dell'atto già esposte in primo grado, purché il gravame miri al riesame della decisione e del merito della pretesa.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; la motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile e il suo contenuto è realmente necessario a integrare la motivazione.
- In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, incombe sul contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione.
- La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare l'effettività dell'operazione contestata, poiché tali elementi possono essere strumentalmente predisposti per simulare operazioni mai avvenute.
- Va distinto il piano della motivazione dell'atto impositivo dal piano della prova nel giudizio: la sufficienza motivazionale dell'avviso non coincide con la prova piena della pretesa, che si valuta nel contenzioso secondo le regole ordinarie.
- rami si riferisce a materia tributaria e processo tributario, con profili di motivazione degli avvisi di accertamento e di riparto dell'onere della prova in presenza di operazioni inesistenti.
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