Parere n. 101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri e nei confronti del signor-OMISSIS- per l’annullamento: - del decreto n. 0600362 del 13 ottobre 2023 con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al 13° corso triennale di 816 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico 2023-2026, pubblicato sul Portale del Reclutamento (inPA) il 9 febbraio 2023; - del provvedimento, quale atto presupposto, n. 415270/2-11, datato 22 maggio 2023, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale è stato dichiarato inidoneo alla prosecuzione della partecipazione al citato concorso, in ragione dell’assegnazione di un coefficiente pari a 3 nell’apparato AVSG poiché gli è stata riscontrata la diagnosi di “alterazione dell’ATM con lievi disturbi funzionali, forti rumori in chiusura della bocca a livello di entrambi i conduli segni di una sofferenza capsulare e meniscale (cod 37)”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo all’avvertenza n° 6 (“Nella presente direttiva vengono utilizzate espressioni quali lieve, medio, grave, al fine di indicare la rilevanza clinica e medico-legale dell'affezione. L'espressione rilevante, invece, indica quell'incidenza attribuibile a un'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, sotto il profilo medico-legale costituisce impedimento all'espletamento del servizio militare”); nonché con riguardo al punto I) – Complesso maxillo-facciale, sub 3) (“Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”) nonché del codice 37 dell’Elenco generale nella parte in cui prevede l’assegnazione di un coefficiente compreso tra 3 e 4 (dunque in grado di escludere il candidato dalla prosecuzione della partecipazione al concorso) per la rilevata presenza di “alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 12, 4° co., lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone, in relazione agli apparati vari AV il candidato debba ottenere un coefficiente minimo di 2; dell’art. dell'art. 12, 7° co., lett. b), n° 1) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da “imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b)”; - nonché dell’art. dell'art. 12, 7° co., lett. b), n° 1) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da “tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate nell’elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, 7° co., lett. c), del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; - per il conseguente accertamento del suo diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale che gli consenta di completare le prove non sostenute al fine di essere dichiarato vincitore del suddetto concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di inidoneità psico-fisica e della graduatoria del concorso per l'ammissione al 13° corso triennale di 816 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, anno accademico 2023-2026
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito, il precedente giudizio di inidoneità psico-fisica e gli atti della Commissione medica, deducendo l'illegittimità dell'attribuzione del coefficiente 3 all'apparato AVSG per una alterazione dell'articolazione temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali. Sono stati contestati anche il decreto ministeriale 4 giugno 2014, le disposizioni del bando relative ai coefficienti minimi e alle cause di inidoneità, nonché la definitività del giudizio psico-fisico. I motivi dedotti riguardavano la violazione e falsa applicazione del bando e delle direttive tecniche, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per violazione del principio di alternatività, poiché il ricorrente aveva già proposto ricorso dinanzi al TAR contro il giudizio di inidoneità. Nel corso del procedimento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla definizione del ricorso straordinario, avendo superato il successivo concorso per il 14° corso triennale e risultando collocato al 21° posto della relativa graduatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né l'eccezione di inammissibilità fondata sull'alternatività. Ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio e il conseguimento dell'ammissione al successivo corso concorsuale. L'istanza cautelare è stata considerata assorbita. Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non voler proseguire il giudizio, unitamente al superamento del successivo concorso per allievi Marescialli, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso straordinario e impone la declaratoria di improcedibilità.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità e non viene esaminata.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
principio di alternatività
Il Ministero ha richiamato la disposizione per sostenere l'inammissibilità del ricorso straordinario, in ragione della precedente proposizione di un ricorso dinanzi al TAR; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'articolo 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse, espressamente rappresentata dal ricorrente e risultante anche dal conseguimento di una posizione utile in una successiva procedura concorsuale, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la volontà del ricorrente di non coltivare ulteriormente il giudizio può fondare la declaratoria di improcedibilità quando venga meno l'interesse concreto alla decisione.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso rende assorbita l'istanza cautelare proposta nello stesso procedimento.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro il giudizio di inidoneità al concorso per allievi Marescialli
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante al concorso per l'ammissione al 13° corso triennale di 816 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, anno accademico 2023-2026. Il ricorso riguardava il giudizio di inidoneità psico-fisica, la graduatoria di merito e gli atti presupposti della procedura concorsuale.
Atti impugnati e censure
Il ricorrente aveva contestato il decreto di pubblicazione della graduatoria, il provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici e la documentazione sanitaria sulla cui base era stata dichiarata l'inidoneità. L'esclusione era derivata dall'attribuzione di un coefficiente pari a 3 all'apparato AVSG, in relazione alla diagnosi di alterazione dell'articolazione temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali.
Erano stati inoltre impugnati, ove interpretati in senso sfavorevole, il decreto ministeriale 4 giugno 2014 sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare e varie disposizioni del bando, concernenti il coefficiente minimo richiesto, le cause di inidoneità e la definitività del giudizio psico-fisico.
I motivi di ricorso deducevano:
- violazione e falsa applicazione del bando e delle direttive tecniche;
- violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 241/1990;
- violazione del principio di massima partecipazione;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
Posizione dell'amministrazione
Il Ministero della Difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso richiamando il principio di alternatività previsto dall'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Secondo l'amministrazione, il ricorrente aveva già proposto un ricorso dinanzi al TAR contro il giudizio di inidoneità e avrebbe dovuto impugnare la graduatoria nell'ambito del giudizio già pendente, mediante motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato non ha esaminato l'eccezione di inammissibilità né i motivi di merito, poiché nel corso del procedimento è venuto meno l'interesse alla decisione.
Sopravvenuta carenza di interesse
Il difensore del ricorrente ha comunicato che l'interessato intendeva rinunciare alla definizione del giudizio, avendo superato con successo il concorso per l'ammissione al 14° corso triennale per allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, collocandosi al 21° posto della graduatoria.
La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione, valutata alla luce del risultato conseguito nella successiva procedura concorsuale, determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario, il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata considerata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità. Non è stato quindi svolto alcun esame del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Conclusioni e protezione dei dati personali
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell'istanza cautelare.
La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dagli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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