Ordinanza n. 1931/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, AVVERSO E PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA del provvedimento prot. n.96163 del 7.5.2026, di esclusione dal Lotto 2 (CIG: B9B1AEF462) della procedura telematica aperta, indetta dall’Amministrazione resistente, “per l’affidamento di un accordo quadro triennale per la fornitura di arredi per aule e uffici degli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Napoli” (all.1); b) della nota prot. n.U.0098252 del 12.5.2026 (all.2), con la quale la S.A. ha segnalato all’ANAC la ricorrente, “ai sensi dell’art.96, comma 15 e dell’art.222, comma 13, del D.Lgs. n.36/20023, per omessa/falsa dichiarazione o documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte”. ove e per quanto occorra, della lex specialis di gara (all.3), del CSA (all.4) e dei verbali di gara (all.5); d) di ogni altro atto e/o Provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, ove e per quanto occorrer possa, il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata (ad oggi non noto), fermo restando che l’interesse perseguito col presente ricorso non è quello dell’aggiudicazione dell’appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura di arredi scolastici e segnalazione all’ANAC per omessa o falsa dichiarazione o documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione motivato dalla mancata produzione, nonostante una richiesta di integrazione, della certificazione Ecolabel UE o della certificazione attestante una prestazione pari alla classe A dello schema Made Green in Italy, dichiarata nell’offerta tecnica per il 100% degli arredi offerti. Ha contestato anche la segnalazione all’ANAC, la lex specialis, il capitolato, i verbali e gli ulteriori atti connessi. Secondo la ricorrente, la documentazione richiesta riguardava un elemento migliorativo dell’offerta tecnica, rilevante ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio premiale e proiettato nella fase di esecuzione del contratto, non un requisito soggettivo di partecipazione né una caratteristica minima dei prodotti; la stazione appaltante avrebbe quindi indebitamente confuso la verifica dell’anomalia dell’offerta con la successiva verifica della conformità dei prodotti offerti dall’eventuale aggiudicatario.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ha considerato che la contestazione riguardava caratteristiche oggettive e migliorative dei beni offerti, destinate a rilevare nella fase esecutiva, e non requisiti soggettivi o caratteristiche minime di partecipazione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che la stazione appaltante può richiedere già in gara la prova del possesso di particolari condizioni di esecuzione o dell’impegno a rispettarle, purché ciò non ostacoli la partecipazione in funzione anticoncorrenziale; in alternativa, può verificare l’impegno dell’aggiudicatario al momento dell’aggiudicazione e prima della stipula e dell’avvio dell’esecuzione. Nella fattispecie ha ravvisato un’indebita commistione tra il subprocedimento di verifica dell’anomalia e la verifica, successiva all’aggiudicazione, della conformità dei prodotti offerti. Ha sospeso il provvedimento impugnato nei sensi della motivazione e disposto l’ammissione della ricorrente all’ulteriore corso della gara. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 22 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha accolto la domanda di sospensione.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
segnalazione ... per omessa/falsa dichiarazione o documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte
Richiamato quale base della segnalazione all’ANAC contestata dalla ricorrente; l’ordinanza non definisce autonomamente la legittimità della segnalazione, ma sospende il provvedimento impugnato e ammette la ricorrente al prosieguo della gara.
art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale ulteriore base normativa della segnalazione all’ANAC oggetto di impugnazione.
art. 18.1 del Disciplinare di gara
marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI)
Prevedeva un criterio di valutazione premiale dell’offerta tecnica, con punteggio crescente in rapporto alla percentuale di arredi dotati delle caratteristiche ambientali indicate.
Massime di principio
- Quando la lex specialis valorizza, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, caratteristiche oggettive dei beni o condizioni destinate a operare nella fase di esecuzione, tali elementi non si identificano automaticamente con requisiti soggettivi di partecipazione o con caratteristiche minime dei prodotti.
- La stazione appaltante può prevedere che il possesso di particolari condizioni di esecuzione sia comprovato già al momento della partecipazione o ai fini dell’attribuzione del punteggio, purché la richiesta non costituisca un ostacolo anticoncorrenziale alla partecipazione.
- In alternativa, la stazione appaltante può verificare, dopo la gara e al momento dell’aggiudicazione, l’impegno dell’aggiudicatario a garantire le condizioni di esecuzione, comunque prima della stipula del contratto e dell’avvio dell’esecuzione.
- È illegittima la commistione tra la verifica dell’anomalia dell’offerta e la verifica post-aggiudicazione della conformità dei prodotti o delle condizioni oggettive dell’offerta destinate alla fase esecutiva, quando tale commistione conduca all’esclusione del concorrente per la mancata produzione anticipata della relativa certificazione.
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