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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza di 3 sentenze rese dai Tribunali di Torino sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.854,95 comprensivi di spese ed oneri di legge,

Giustizia amministrativa202502780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze dei Tribunali di Torino, Sezione lavoro e previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in proprio, quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati in tre sentenze del giudice ordinario, chiedendo l'esecuzione dei relativi giudicati e il pagamento dell'importo complessivo di € 2.854,95, comprensivo di spese e oneri di legge. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante le sentenze fossero state prodotte in copia conforme ai fini dell'esecuzione e notificate via PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: i titoli giudiziali erano stati prodotti in copia conforme, notificati all'amministrazione soccombente e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché non era contestata l'inottemperanza, il Ministero è stato ordinato di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme liquidate nei titoli in favore del ricorrente. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'obbligazione deriva esclusivamente da provvedimenti del giudice ordinario, è assistita da altre garanzie e il difensore può rivalersi nei confronti del proprio rappresentato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta nel caso concreto, poiché l'obbligazione da eseguire derivava da titoli del giudice ordinario ed era assistita da garanzie ritenute sufficienti, oltre che dalla possibilità di rivalsa del difensore nei confronti del rappresentato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato ritenuto presupposto di rito per proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La copia attestata conforme all'originale delle sentenze è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidate da una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo giudiziale, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; in presenza di tali presupposti il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza a un ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, definendone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando l'obbligazione da eseguire deriva da un titolo del giudice ordinario, è assistita da ulteriori garanzie e il creditore dispone di strumenti di rivalsa nei confronti del proprio rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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