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Ordinanza

Ordinanza n. 14880/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6234/2023, pubblicata il 15 giugno 2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 10928/2023, passata in giudicato. nonché con richiesta di: nomina, sin d’ora per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6234/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio, il commissario ad acta già nominato ha rappresentato che il ricorrente non appartiene ai ruoli della Regione Lazio, ma risulta titolare presso un istituto scolastico di Cittadella, in provincia di Padova. La questione specificamente esaminata riguarda quindi l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente a svolgere efficacemente l'attività commissariale.

La decisione

Il TAR ha disposto la sostituzione del commissario ad acta già nominato con il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, ritenendo che tale individuazione soddisfi meglio le esigenze di effettiva ed efficace esecuzione rappresentate dal commissario uscente, in considerazione della sede di titolarità del ricorrente in Veneto. Il nuovo commissario, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Il provvedimento non decide espressamente sulla richiesta di astreinte formulata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide espressamente tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può sostituire il commissario ad acta già nominato quando emergano esigenze di maggiore efficacia dell'attività sostitutiva, individuando l'autorità amministrativa territorialmente più idonea in relazione alla sede o alla posizione del destinatario dell'obbligo.
  • Il commissario ad acta nominato in sostituzione può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni e può essere incaricato di provvedere senza compenso entro un termine decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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