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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17965/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, munita di titolo esecutivo giudiziale rappresentato da una sentenza di appello di condanna al pagamento di una somma di denaro, aveva iniziato l’esecuzione forzata contro una società debitrice, pignorandone un veicolo aziendale. La debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; la procedura era stata sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e il giudizio di merito era stato instaurato dalla creditrice opposta. L’opposizione era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, respingendo anche l’appello incidentale sulle spese. In Cassazione la debitrice ha denunciato: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui sosteneva che, dopo la sospensione del titolo ex art. 373 c.p.c. e dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., la prosecuzione del processo esecutivo era priva di interesse ed era contraria a buona fede, anche perché esisteva una cauzione prestata nel giudizio di cognizione; 2) violazione delle norme sul diritto di agire e proseguire l’esecuzione e abuso del processo esecutivo, assumendo che la creditrice non potesse mantenere vivo il processo esecutivo né pretendere la trascrizione/persistenza del pignoramento dopo le sospensioni; 3) violazione delle norme sul pignoramento, sostenendo che, una volta sospesa l’esecuzione, la trascrizione del pignoramento di bene mobile registrato non fosse consentita e dovesse essere autorizzata dal giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, rilevando che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il tema e che, dopo la sospensione del titolo e del processo esecutivo, restano fermi gli effetti conservativi del pignoramento; il creditore conserva dunque interesse a mantenere il vincolo esecutivo e a coltivare il giudizio di opposizione, senza che ciò integri abuso del processo. Quanto alla cauzione, la Corte ha escluso che la sua esistenza impedisse al creditore di promuovere o mantenere l’esecuzione su altri beni, poiché la cauzione non è liberamente aggredibile prima del giudicato e non equivale alla conversione del pignoramento. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata, richiamando il principio secondo cui il pignoramento, specie nei beni immobili e nei beni mobili registrati, è una fattispecie a formazione progressiva: la sospensione intervenuta dopo la notificazione ma prima della trascrizione/iscrizione non inibisce il perfezionamento della formalità conservativa, necessaria per l’opponibilità ai terzi; non è quindi necessario un autonomo atto autorizzatorio del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice esecutata; nel caso concreto non sono emersi i presupposti per accoglierla.

  • art. 624 c.p.c.

    la sospensione dell’esecuzione impedisce la prosecuzione del processo esecutivo, ma non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento, salvo rinuncia o estinzione del processo.

  • art. 373 c.p.c.

    la sospensione dell’esecutività del titolo, se sopravvenuta dopo il pignoramento, non elimina il vincolo già instaurato né priva il creditore del diritto a conservarne gli effetti.

  • art. 283 c.p.c.

    la cauzione prestata a fronte della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado resta collegata a quella misura cautelare e non impedisce al creditore di agire esecutivamente sulla base della successiva sentenza di appello.

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 283 c.p.c. quale base della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado disposta in appello.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel contesto del diritto di agire in via esecutiva; l’azione era sorretta da titolo esecutivo giudiziale valido al momento dell’instaurazione dell’esecuzione.

  • art. 623 c.p.c.

    la sospensione dell’esecuzione determina l’arresto del processo esecutivo pendente, ma non cancella gli effetti conservativi già prodotti dal pignoramento.

  • art. 626 c.p.c.

    non è necessario, per la trascrizione del pignoramento di beni mobili registrati, un ulteriore provvedimento autorizzatorio del giudice dell’esecuzione; il richiamo alla norma è stato ritenuto non dirimente.

  • art. 617 c.p.c.

    eventuali vizi relativi alla trascrizione del pignoramento avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata in realtà esaminata.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel denunciato vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel denunciato vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre motivazione omessa o apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e conforme a diritto.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, invocata per i vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per delimitare la funzione della memoria depositata in cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione dell’esecutività del titolo o dell’esecuzione, se interviene dopo la notificazione del pignoramento, impedisce la prosecuzione dell’esecuzione ma non travolge gli effetti conservativi già prodotti dal vincolo esecutivo.
  • Il creditore che abbia validamente iniziato l’esecuzione conserva interesse a mantenerla in vita e a coltivare il giudizio di opposizione, se ciò serve a preservare gli effetti del pignoramento e la futura soddisfazione del credito; tale condotta non integra di per sé abuso del processo.
  • La cauzione prestata nel giudizio di cognizione a fronte della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza non equivale alla conversione del pignoramento e non impedisce al creditore di procedere su altri beni del debitore, quando il titolo esecutivo sia nuovamente efficace.
  • Nel pignoramento di immobili o di beni mobili registrati, la notifica dell’atto avvia una fattispecie a formazione progressiva; la trascrizione/iscrizione successiva ha funzione conservativa e di opponibilità ai terzi e può essere compiuta anche se, medio tempore, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione.
  • Le censure relative a vizi della trascrizione del pignoramento, se non colgono il momento opportuno e il corretto rimedio, devono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi, non con l’opposizione all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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