Sentenza n. 892/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del Foglio di via emesso dal Questore di Roma in data 22 novembre 2024, notificato al ricorrente contestualmente all’emissione, e che dispone l’allontanamento dal ed il divieto di reingresso nel Comune di Roma per n. 8 (otto) mesi, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con allontanamento dal Comune di Roma entro due ore e divieto di reingresso per otto mesi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma dopo la sua partecipazione a una manifestazione non autorizzata presso il Ministero dell'Interno, durante la quale alcuni manifestanti avevano occupato l'area di accesso con tende, striscioni e sacchi a pelo e avevano sversato letame sulla piazza. Il provvedimento richiamava inoltre due precedenti denunce, risalenti all'ottobre 2023 e al novembre 2024, per la partecipazione a manifestazioni non preavvisate o non autorizzate, con contestazione degli artt. 650 c.p. e 18 TULPS. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, sostenendo l'assenza di concreti elementi dimostrativi della propria pericolosità sociale, l'assenza di precedenti fogli di via violati, di divieti di frequentazione o di precedenti penali, nonché la mancata considerazione di denunce adeguatamente circostanziate. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il foglio di via aveva esaurito i propri effetti nel luglio 2025 e nessuna misura cautelare ne aveva sospeso l'efficacia. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello cautelare, aveva infatti disposto soltanto la sollecita trattazione del merito. Il Collegio ha escluso che potesse procedersi all'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., perché il ricorrente non aveva espressamente dichiarato di avere interesse a fini risarcitori né aveva proposto o manifestato l'intenzione di proporre un'azione risarcitoria. Il TAR ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto il ricorso infondato. Il foglio di via può essere adottato sulla base di concreti comportamenti attuali, valutati anche prognosticamente, dai quali emerga sia l'appartenenza a una categoria prevista dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 sia una concreta pericolosità sociale. Nel caso concreto, la partecipazione alla manifestazione e i due analoghi pregiudizi di polizia nell'arco di circa un anno costituivano elementi complessivamente sufficienti e non smentiti per sostenere la prognosi dell'autorità. La valutazione di pericolosità, ampiamente discrezionale, non risultava affetta da abnormità dell'iter logico, incongruenza motivazionale o travisamento dei fatti; non erano quindi ravvisabili illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o di motivazione. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio, poiché ricorrevano particolari esigenze di celerità derivanti dall'urgenza cautelare e dalla necessità di prevenire la reiterazione della condotta e ulteriori rischi per la sicurezza pubblica e la libertà di circolazione. Il ricorso è stato quindi respinto nel dispositivo, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda e per l'esito della fase cautelare in appello.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
Individua una delle categorie soggettive cui può applicarsi la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio; la sua applicazione richiede, oltre all'inquadramento nella categoria, un autonomo accertamento della pericolosità sociale.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa del foglio di via obbligatorio adottato dal Questore nei confronti della persona ritenuta pericolosa fuori dal luogo di residenza.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del foglio di via quando sussistono particolari esigenze di celerità connesse all'urgenza e alla prevenzione di rischi per la sicurezza pubblica.
art. 34, comma 3, c.p.a.
se sussiste l’interesse a fini risarcitori
Consente l'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto non più utilmente annullabile soltanto quando la parte dichiari tempestivamente di avere interesse a fini risarcitori.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini previsti per il deposito delle memorie.
art. 18 TULPS
Rileva quale parametro delle contestate manifestazioni non preavvisate o non autorizzate considerate dall'amministrazione nella prognosi di pericolosità.
Massime di principio
- Il ricorso contro una misura amministrativa a efficacia temporalmente limitata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, la misura abbia integralmente esaurito i propri effetti e non sia stata sospesa; la prosecuzione è possibile solo se persiste un interesse concreto e attuale, compreso quello all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, che deve essere espressamente dichiarato dalla parte nei termini processuali previsti.
- L'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone una dichiarazione della parte di voler coltivare l'interesse a fini risarcitori; il giudice non può procedere d'ufficio a tale accertamento in assenza di tale manifestazione processuale.
- Il foglio di via obbligatorio richiede un duplice accertamento: l'appartenenza dell'interessato a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 e la sua concreta pericolosità sociale, desunta da comportamenti attuali, concreti e complessivamente significativi, idonei a fondare una prognosi di futura commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
- La prognosi di pericolosità posta a fondamento del foglio di via obbligatorio costituisce valutazione ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità dell'iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.
- La partecipazione a più manifestazioni non autorizzate o non preavvisate, accompagnata da precedenti denunce per analoghe condotte e valutata nel contesto concreto della manifestazione, può costituire base sufficiente per la prognosi di pericolosità sociale, anche in assenza di precedenti condanne penali o di precedenti violazioni di fogli di via.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del foglio di via è giustificata quando ricorrano particolari esigenze di celerità connesse all'urgenza di prevenire la reiterazione della condotta e rischi attuali per la sicurezza pubblica e la libertà di circolazione.
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