Cassazione Penale, Ordinanza n. 05716/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo un vizio di motivazione: sosteneva che il fatto contestato al capo a) dovesse essere riqualificato come furto e non come ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e del merito, oltre a riproporre argomenti già esaminati e disattesi in appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il mancato accoglimento della riqualificazione, evidenziando l'assenza di elementi specifici, concreti e univoci che consentissero di ritenere una immediata e non mediata riconducibilità della detenzione della cosa al furto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla riqualificazione del fatto da ricettazione a furto e, comunque, inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché privo di effettiva specificità, essendo sostanzialmente riproduttivo dei motivi di appello già rigettati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato come norma rispetto alla quale si chiedeva la riqualificazione del fatto in furto; la Corte ha escluso che vi fossero elementi specifici, concreti e inequivoci per applicarla in luogo della ricettazione.
art. 648 c.p.
implicitamente confermato come titolo di reato per la condotta oggetto di imputazione, ritenuta correttamente sussunta nella ricettazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle emergenze processuali, se la censura si traduce in una mera contrapposizione alla ricostruzione già compiuta dai giudici di merito.
- La doglianza per vizio di motivazione è inammissibile quando ripropone in cassazione rilievi già dedotti in appello e già congruamente disattesi dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- La riqualificazione del fatto da ricettazione a furto richiede elementi specifici, concreti e univoci dai quali desumere la immediata, cioè non mediata, riconducibilità della detenzione della res al furto; in mancanza di tali elementi la qualificazione in ricettazione resta ferma.
- Una motivazione di merito lineare e логicamente coerente sul punto della qualificazione giuridica del fatto è insindacabile in cassazione quando non presenti vizi censurabili nei limiti del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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