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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30344/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge (artt. 517, 521, 522 e 598 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello abbia, nel rideterminare la pena, applicato un concorso formale di reati non risultante dall'imputazione e dalla sentenza di primo grado. In particolare ha contestato che la mera presenza di più pubblici ufficiali non fosse sufficiente a fondare una pluralità di reati e che la continuazione/concorrente non fosse stata adeguatamente contestata rispetto ai carabinieri offesi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'imputazione descrivesse in modo puntuale la condotta: l'imputato aveva usato violenza e minacce nei confronti di quattro carabinieri nominativamente indicati. Pertanto non era necessaria l'esplicita indicazione dell'art. 81 c.p. in capo di imputazione perché la pluralità di fatti delittuosi risultava dalla descrizione fattuale. La Corte di appello aveva correttamente ritenuto applicabile il concorso formale (art. 81 c.p.) e aveva rideterminato la pena (pena minima aumentata per il concorso formale, poi ridotta per il rito). Non si è configurata compressione del diritto di difesa né violazione delle norme sulla contestazione. Né è stata riscontrata reformatio in pejus. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Norma applicata al fatto: l'imputato è stato ritenuto responsabile di avere usato violenza e minacce nei confronti di quattro carabinieri mentre svolgevano un atto d'ufficio.

  • art. 81 cod. pen. (concorso formale)

    Il giudice ha interpretato che, quando nella medesima situazione fattuale si usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali, ricorre il concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, e può dunque essere aumentata la pena complessiva.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla regolarità della contestazione, la Corte ha ritenuto che la descrizione puntuale del fatto nell'imputazione renda irrilevante la mancata indicazione formale della norma, salvo compressione del diritto di difesa (non riscontrata).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale nella censura sulla motivazione/contestazione; la Corte ha ritenuto comunque rispettate le prescrizioni di motivazione e correlazione tra atto di accusa e sentenza.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure relative alla formalità della imputazione; trovata superata dalla dettagliata descrizione fattuale dell'accusa.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma evocata nell'ambito delle nullità e vizi di motivazione; la Corte ha escluso nullità rilevante perché il fatto era descritto con sufficiente precisione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della impugnazione nell'ambito del rito abbreviato; il ricorso era proposto nei limiti consentiti.

  • Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)

    Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018

    Giurisprudenza richiamata che afferma l'orientamento secondo cui sussiste concorso formale quando, nel medesimo contesto, si usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Massime di principio

  • La regolarità della contestazione va valutata sulla base della descrizione fattuale del fatto più che sulla sola indicazione formale degli articoli di legge; una descrizione puntuale dei fatti può ritenersi sufficiente anche in assenza della menzione espressa dell'art. 81 c.p.
  • Il concorso formale (art. 81 c.p.) può essere riconosciuto quando la stessa condotta violenta o minacciosa sia diretta a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale; non è necessaria una contestazione separata per ciascun reato se i destinatari sono nominativamente individuati nella imputazione.
  • Perché una carenza di contestazione determini nullità o compressione del diritto di difesa occorre che la descrizione del fatto non consenta al difensore di conoscere l'essenza dell'accusa; se l'imputazione è chiara e la difesa ha potuto svolgere le proprie valutazioni, la censura fallisce.
  • In sede d'appello è possibile rivedere la determinazione della pena tenendo conto di circostanze come il concorso formale, purché non si configuri una reformatio in pejus; la modifica della quantificazione della pena è lecita se motivata e correlata alla ricostruzione fattuale.
  • La sussistenza di recidiva influisce sul computo dei termini di prescrizione: occorre controllare gli effetti della recidiva sulla prescrizione e la data di estinzione eventualmente prevista.

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