Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2117/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione - del provvedimento di aggiudicazione, comunicato in data 10 giugno 2025, del lotto 1 (-OMISSIS-) della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze del Centro di Produzione TV Rai di Roma, disposta in favore della -OMISSIS- dalla RAI - Radio Televisione Italiana (doc. 1); - di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati (doc. 2) e, in particolare, di tutta la documentazione relativa al procedimento di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria (doc. 3 - prima richiesta di giustificativi; doc. 4 - seconda richiesta di chiarimenti; doc. 5 - terza richiesta di chiarimenti) e del verbale conclusivo del procedimento di anomalia (doc. 6); - della lex specialis di gara in parte qua, e, in particolare, del Disciplinare di gara (doc. 7), del Capitolato Tecnico (doc. 8) e della Domanda di Partecipazione (doc. 9), con i relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione del Lotto 1 e, in subordine, dell'illegittimità degli atti di gara e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del medesimo, qualora medio tempore stipulato - o, in subordine, mediante rinnovazione della procedura di gara e, in via ulteriormente subordinata, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12\9\2025: per l’annullamento, previa sospensione, - della nota del 25 luglio 2025, con cui RAI ha trasmesso via PEC a -OMISSIS- i giustificativi in versione integrale (doc. 19) e dei giustificativi medesimi (cfr. docc. 20, 21 e 22); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè: - del provvedimento di aggiudicazione, comunicato in data 10 giugno 2025, del lotto 1 (-OMISSIS-) della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze del Centro di Produzione TV Rai di Roma, disposta in favore della -OMISSIS- dalla RAI – Radio Televisione Italiana (doc. 1); - di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati (doc. 2) e, in particolare, di tutta la documentazione relativa al procedimento di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (doc. 3 – prima richiesta di giustificativi; doc. 4 – seconda richiesta di chiarimenti; doc. 5 – terza richiesta di chiarimenti) e del verbale conclusivo del procedimento di anomalia (doc. 6); - della lex specialis di gara in parte qua, e, in particolare, del Disciplinare di gara (doc. 7), del Capitolato Tecnico (doc. 8) e della Domanda di Partecipazione (doc. 9), con i relativi allegati. Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione del Lotto 1 e, in subordine, dell’illegittimità degli atti di gara e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) – previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del medesimo, qualora medio tempore stipulato – o, in subordine, mediante rinnovazione della procedura di gara e, in via ulteriormente subordinata, per equivalente.

Giustizia amministrativa202508184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta per il servizio di movimentazione e trasporto, con i verbali di gara e il giudizio di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo: 1) che l'aggiudicataria non avesse adeguatamente giustificato la riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, in particolare quanto agli sgravi contributivi per lavoratori under 30 e alla riduzione del premio INAIL, con conseguente difetto di istruttoria; 2) che il costo medio orario fosse stato calcolato utilizzando il monte ore teorico anziché quello effettivo, omettendo o sottostimando i costi delle sostituzioni per assenze, e che il tasso di assenteismo e il successivo ricorso al livello retributivo 6J fossero inattendibili; 3) che l'aggiudicataria avesse omesso di dichiarare rapporti di parentela o affinità tra propri dipendenti e personale Rai, impedendo la verifica di potenziali conflitti di interesse; 4) che avesse omesso di dichiarare la liquidazione giudiziale del socio unico, la procedura di vendita delle quote e, con i motivi aggiunti, un sequestro penale riguardante la società e il suo amministratore; 5) in via subordinata, che la lex specialis fosse illegittima per avere previsto la verifica di congruità con riferimento alle sole prestazioni a canone, pur imponendo il ribasso sull'intero importo dell'appalto. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre impugnato la trasmissione dei giustificativi integrali e ha dedotto che gli sgravi under 30 fossero stati introdotti ex post e che il livello 6J non fosse utilizzabile dopo il 31 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha riunito l'esame delle censure sull'anomalia dell'offerta e ha ritenuto infondate le contestazioni. Il numero di lavoratori under 30 indicato nei giustificativi è stato ritenuto coerente con la sostituzione di quattro unità destinate ad altro appalto; l'esonero contributivo non è stato ritenuto limitato alle nuove assunzioni e, in presenza del rinnovo del CCNL, è stato considerato ammissibile valorizzare in sede di giustificazioni ulteriori sgravi, incentivi o misure compensative. La riduzione del premio INAIL risultava documentata. Quanto al monte ore teorico, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogico il giudizio di congruità perché l'aggiudicataria aveva calcolato separatamente i costi delle sostituzioni e li aveva poi inclusi nel costo complessivo della manodopera; il tasso di assenteismo è risultato coerente con la pregressa esperienza dell'operatore uscente. Il riferimento al livello 6J, applicabile sino al 31 dicembre 2025 e utilizzato solo in via residuale, non ha inciso sull'attendibilità dell'offerta. La censura sui rapporti di parentela è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché Rai aveva svolto un'istruttoria successiva al ricorso concludendo che le assunzioni dei dipendenti interessati erano intervenute dopo la scadenza per la presentazione delle offerte. Le censure relative alla liquidazione giudiziale e alla procedura di vendita delle quote del socio unico sono state respinte: la causa automatica di esclusione riguarda l'operatore economico concorrente e non il socio unico persona giuridica, mentre le fattispecie dedotte non rientravano tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 98 del Codice. Il sequestro penale è stato ritenuto successivo all'aggiudicazione e quindi irrilevante in applicazione del principio tempus regit actum. La censura sulla lex specialis è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la stazione appaltante aveva concretamente esteso la verifica di congruità all'intero quadro economico, comprese le prestazioni a modulo e a richiesta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 6.000, euro 3.000 ciascuno in favore di Rai e dell'aggiudicataria, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta sopra soglia utilizzata per l'affidamento del servizio.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Rileva per la disciplina dei costi della manodopera e della possibilità di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi non penalizzanti per la manodopera.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alla legittimità dell'aggiudicazione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudizio della stazione appaltante è sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o inattendibilità complessiva.

  • art. 16 d.lgs. 36/2023

    Rileva per la verifica dei conflitti di interesse nella procedura di gara.

  • art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La liquidazione giudiziale costituisce causa automatica di esclusione quando riguarda l'operatore economico concorrente, non il socio unico persona giuridica.

  • art. 98, commi 1 e 3, lett. g) e h), d.lgs. 36/2023

    Delimita le fattispecie di illecito professionale rilevanti ai fini dell'esclusione non automatica e degli obblighi dichiarativi; le vicende dedotte del socio unico non vi rientravano.

  • art. 98, comma 4, lett. g) e h), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla disciplina di gara per gli obblighi dichiarativi relativi alle cause automatiche di esclusione.

  • art. 1, commi 100-108 e 113-114, legge 205/2017

    La disciplina dell'esonero contributivo può riguardare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, comprese nuove assunzioni e trasformazioni, nel rispetto del requisito anagrafico.

  • art. 1, comma 107, legge 205/2017

    Consente l'applicazione dell'esonero contributivo anche alle trasformazioni di precedenti rapporti a termine, secondo quanto richiamato dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti e delle persone fisiche citate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il giudizio della stazione appaltante sulla congruità dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto quando emergano manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o irragionevolezza tali da rendere inattendibile nel complesso l'offerta o la valutazione amministrativa.
  • L'utilizzo del monte ore teorico nel primo calcolo del costo medio orario non rende di per sé inattendibile l'offerta quando l'operatore economico calcoli separatamente e includa effettivamente nel costo complessivo i costi delle sostituzioni per le assenze, perseguendo così la medesima finalità economica dell'impiego del monte ore effettivo.
  • In sede di verifica dell'anomalia, soprattutto quando intervenga il rinnovo del contratto collettivo nazionale, l'operatore economico può valorizzare ulteriori sgravi contributivi, incentivi o misure compensative non necessariamente esposti nella formulazione originaria dell'offerta, purché siano pertinenti, documentati e idonei a dimostrare la perdurante sostenibilità dell'offerta.
  • La liquidazione giudiziale del socio unico persona giuridica non integra automaticamente una causa di esclusione né impone una dichiarazione dell'operatore economico quando la disciplina normativa riconduce tale causa all'operatore economico concorrente e la fattispecie non rientra tra quelle tipizzate dall'art. 98 del d.lgs. 36/2023.
  • La legittimità dell'aggiudicazione deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un sequestro penale eseguito dopo la conclusione della gara non può incidere sulla validità dell'aggiudicazione già disposta.
  • Una censura sulla lex specialis difetta di interesse quando, nonostante la formulazione astratta della disciplina di gara, la stazione appaltante abbia concretamente esteso la verifica di congruità all'intero quadro economico dell'offerta, comprese le prestazioni inizialmente indicate come a richiesta o a modulo.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezzaCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.