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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia riguardava la validità di deliberazioni assunte il 2 giugno 1998 nell'ambito della gestione di tre immobili caduti in comunione ereditaria. In origine il Tribunale aveva respinto l'opposizione alle delibere, ritenendo che l'individuazione delle quote dei partecipanti alla comunione avesse funzione solo strumentale e provvisoria ai fini della gestione dei beni comuni. La Corte d'appello aveva inizialmente confermato, ma la Cassazione, con precedente decisione, aveva cassato con rinvio limitatamente al tema della determinazione delle quote. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha accolto l'appello e annullato le deliberazioni, affermando che nella comunione ereditaria la misura delle quote è stabilita dalla legge. I ricorrenti principali hanno quindi impugnato la sentenza di rinvio denunciando, in un unico motivo, l'erroneità della regola ermeneutica applicata dal giudice di rinvio. I resistenti hanno svolto controricorso e ricorso incidentale, deducendo anche difetto di interesse dei ricorrenti principali ex art. 100 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio di legittimità tutte le parti hanno però depositato un accordo transattivo del 30 ottobre 2020, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della transazione sopravvenuta intervenuta tra tutte le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, viene meno l'efficacia della sentenza impugnata e non si versa in una delle ipotesi tipiche di decisione sul ricorso previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. La Corte non ha provveduto sulle spese, perché regolate nell'accordo transattivo, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo applicabile la relativa sanzione solo ai casi di inammissibilità originaria o rigetto, non alla cessazione sopravvenuta dell'interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato quale base della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere la carenza di interesse dei ricorrenti principali

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la cessazione sopravvenuta della materia del contendere rientri nelle ipotesi tipiche di decisione sul ricorso

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme sul giudizio di cassazione per escludere la definizione della controversia in quelle forme tipiche

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia nel merito in presenza di cessazione della materia del contendere

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018

    richiamata per affermare che l'accordo convenzionale sopravvenuto impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere

  • Cass. n. 13636 del 2015

    richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo quando il venir meno della lite è sopravvenuto e non dipende da rigetto o inammissibilità originaria

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la lite con una transazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere in cassazione comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non si traduce in una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Quando le spese sono state regolate nell'accordo transattivo, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la definizione della controversia è sopravvenuta per accordo tra le parti, poiché la sanzione è prevista per rigetto o inammissibilità originaria, non per il venir meno dell'interesse alla decisione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, eventuali ricorsi incidentali o principali non vengono decisi nel merito, essendo la lite ormai definita dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComproprietà ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
IstitutiGiudicato

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