Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia riguardava la validità di deliberazioni assunte il 2 giugno 1998 nell'ambito della gestione di tre immobili caduti in comunione ereditaria. In origine il Tribunale aveva respinto l'opposizione alle delibere, ritenendo che l'individuazione delle quote dei partecipanti alla comunione avesse funzione solo strumentale e provvisoria ai fini della gestione dei beni comuni. La Corte d'appello aveva inizialmente confermato, ma la Cassazione, con precedente decisione, aveva cassato con rinvio limitatamente al tema della determinazione delle quote. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha accolto l'appello e annullato le deliberazioni, affermando che nella comunione ereditaria la misura delle quote è stabilita dalla legge. I ricorrenti principali hanno quindi impugnato la sentenza di rinvio denunciando, in un unico motivo, l'erroneità della regola ermeneutica applicata dal giudice di rinvio. I resistenti hanno svolto controricorso e ricorso incidentale, deducendo anche difetto di interesse dei ricorrenti principali ex art. 100 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio di legittimità tutte le parti hanno però depositato un accordo transattivo del 30 ottobre 2020, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della transazione sopravvenuta intervenuta tra tutte le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, viene meno l'efficacia della sentenza impugnata e non si versa in una delle ipotesi tipiche di decisione sul ricorso previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. La Corte non ha provveduto sulle spese, perché regolate nell'accordo transattivo, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo applicabile la relativa sanzione solo ai casi di inammissibilità originaria o rigetto, non alla cessazione sopravvenuta dell'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
richiamato quale base della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio
art. 100 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la carenza di interesse dei ricorrenti principali
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere che la cessazione sopravvenuta della materia del contendere rientri nelle ipotesi tipiche di decisione sul ricorso
art. 383 c.p.c.
richiamato insieme alle altre norme sul giudizio di cassazione per escludere la definizione della controversia in quelle forme tipiche
art. 384 c.p.c.
richiamato per escludere la pronuncia nel merito in presenza di cessazione della materia del contendere
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018
richiamata per affermare che l'accordo convenzionale sopravvenuto impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere
Cass. n. 13636 del 2015
richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo quando il venir meno della lite è sopravvenuto e non dipende da rigetto o inammissibilità originaria
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la lite con una transazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere in cassazione comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non si traduce in una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Quando le spese sono state regolate nell'accordo transattivo, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la definizione della controversia è sopravvenuta per accordo tra le parti, poiché la sanzione è prevista per rigetto o inammissibilità originaria, non per il venir meno dell'interesse alla decisione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, eventuali ricorsi incidentali o principali non vengono decisi nel merito, essendo la lite ormai definita dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →