Sentenza n. 554/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data da ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 30 dicembre 2013, prot. 6001/A35 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot.178/A35 del 14 gennaio 2016; prot. 2388/C14 del 09 maggio 2016; prot. 0004931/E del 13 settembre 2017; prot. 2315/VIII.1 del 27 marzo 2018; prot. 6301/VI.8 dell’11 ottobre 2018; prot. 2522 del 08 aprile 2019; prot. 7484/V del 02 ottobre 2019) emessi dal Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”. e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 8.054,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, anche mediante mancato riconoscimento, della revisione prezzi richiesta nell’ambito di un appalto pubblico di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito della convenzione Consip e dei relativi ordinativi e atti aggiuntivi emessi dal liceo, nonché, ove occorrente, l’annullamento del diniego opposto alla relativa istanza e la condanna al pagamento di euro 8.054,00 oltre IVA, con interessi moratori, per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006; il diritto alla revisione previsto dalla Convenzione Consip e dal capitolato tecnico; l’insussistenza della prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; il diritto agli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento di quanto richiesto e ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, ritenendo applicabile l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. alle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Ha precisato che la disciplina speciale della revisione prezzi è imperativa, prevale sulla disciplina civilistica dell’art. 1664 c.c. e si inserisce automaticamente nel contratto; le controversie riguardano sia l’an sia il quantum della revisione e rientrano entrambe nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Tuttavia, poiché nelle more l’impresa aveva ricevuto integralmente il pagamento richiesto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcuna utilità concreta dalla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo alla questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)
La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative alla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, senza distinzione tra questioni sull’an e questioni sul quantum.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La norma introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture, prevalente sulla disciplina generale dell’art. 1664 c.c.; la clausola si inserisce automaticamente nel contratto e le clausole difformi sono nulle nella parte incompatibile.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di utilità della decisione.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della pretesa agli interessi moratori, ma la sentenza non ha esaminato nel merito tale domanda per l’intervenuta soddisfazione della pretesa.
art. 71, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione all’istanza di prelievo depositata dalla ricorrente per sollecitare la fissazione dell’udienza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti della possibile questione di giurisdizione rilevata d’ufficio dal giudice.
Massime di principio
- Le controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, disciplinate dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia quando riguardano l’an della revisione sia quando riguardano il quantum del compenso.
- La disciplina dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha carattere speciale e imperativo, prevale sulla disciplina generale dell’art. 1664 c.c. e si inserisce automaticamente nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica; le pattuizioni incompatibili sono nulle nella parte difforme, senza travolgere l’intero contratto.
- La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando non residui alcuna utilità concreta dalla pronuncia di merito.
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