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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11023/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio due colleghe avvocate per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da condotte diffamatorie; aveva inoltre agito contro un terzo soggetto per un tentativo di revoca dei mandati e per calunnia, domanda poi rinunciata; infine aveva convenuto l'Ordine degli Avvocati di Monza per il risarcimento dei danni che assumeva causati da due delibere di sospensione dall'esercizio della professione forense, notificate a indirizzi PEC errati. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Milano aveva respinto il gravame. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per asserito errore nel rigettare il motivo di appello sulla responsabilità processuale aggravata e sulla liquidazione delle spese; (2) violazione degli artt. 175 c.p.c., 2043 e 2697 c.c. per asserito errore nel negare la prova della condotta diffamatoria di due avvocate; (3) violazione degli artt. 360, n. 5, e 136 ss. c.p.c. per non avere considerato che le delibere dell'Ordine non erano state impugnate per inesistenza della notificazione; (4) violazione dell'art. 89 c.p.c. per la valutazione delle espressioni ritenute sconvenienti o offensive usate dal ricorrente contro una delle avvocate; (5) violazione dell'art. 89 c.p.c. per la valutazione di espressioni analoghe rivolte al Presidente del Tribunale di Monza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, nei fascicoli telematici, non risultava prodotta la sentenza impugnata della Corte d'appello di Milano; era invece presente solo la decisione di primo grado del Tribunale di Milano. La mancanza del provvedimento impugnato ha determinato l'applicazione dell'art. 369, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre accolto l'istanza di cancellazione, proposta dalla controricorrente, dell'espressione offensiva "ad una malfattrice" contenuta nel ricorso, ritenendola inutile e offensiva ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente costituito e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla condanna alle spese, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile e le spese sono state liquidate secondo soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità processuale aggravata; la censura non è stata esaminata nel merito per improcedibilità.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova della condotta diffamatoria; non esaminato nel merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria per asserita diffamazione; non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova della condotta diffamatoria; non esaminato nel merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per censurare un omesso esame di fatti decisivi; non scrutinato per improcedibilità.

  • art. 136 c.p.c. e seguenti

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla notificazione delle delibere dell'Ordine; non esaminati nel merito.

  • art. 89 c.p.c.

    Applicato per ordinare la cancellazione di un'espressione offensiva dal ricorso, ritenuta inutile rispetto alla difesa e lesiva del decoro della parte avversaria.

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata è stata ritenuta causa di improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c., anche quando il fascicolo sia interamente telematico.
  • La produzione dell'atto impugnato deve risultare specificamente dal fascicolo; non è sufficiente la presenza di un diverso provvedimento, anche se erroneamente indicato come impugnato.
  • L'art. 89 c.p.c. si applica anche agli atti del giudizio di legittimità: espressioni offensivamente inutili e non pertinenti alla difesa possono essere cancellate d'ufficio o su istanza di parte.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le doglianze di merito relative a responsabilità aquiliana, prova del fatto illecito e vizi della notifica non vengono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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