Ordinanza n. 148/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota prefettizia di rigetto della domanda di accesso alla procedura Flussi, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di accesso alla procedura Flussi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’Amministrazione aveva richiesto la produzione del certificato di idoneità alloggiativa, del certificato contestuale di stato di famiglia relativo all’alloggio del lavoratore, in corso di validità, e della certificazione del grado di parentela tra datore di lavoro e lavoratore. Il ricorrente non ha tuttavia provato in giudizio l’invio della documentazione richiesta, né tale documentazione risulta depositata agli atti. Non sono quindi specificamente esaminati ulteriori motivi di legittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, poiché non risultava provato che il ricorrente avesse trasmesso la documentazione richiesta dalla Prefettura e detta documentazione non era stata versata in giudizio. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento. In ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione, il Collegio non ha disposto sulle spese della fase cautelare, dichiarando nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell’efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1 e 2
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando il ricorrente non prova di avere trasmesso la documentazione richiesta dall’Amministrazione e tale documentazione non risulta comunque acquisita agli atti del giudizio.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione esclude, in assenza di una diversa ragione, la necessità di provvedere sulle spese della fase cautelare.
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