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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6722/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva condannata per detenzione e cessione di cocaina con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (clan Bifone). Denunciava: 1) la erronea e acritica attribuzione della finalità agevolativa mafiosa, per un presunto travisamento delle prove e per il fatto che molte dichiarazioni riferivano cessioni effettuate dal solo compagno Petronzi; 2) l'omessa riqualificazione nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, per mancanza di elementi sulla quantità e qualità della droga e per il ruolo marginale della Frisan; 3) la mancata considerazione della sua incensuratezza, della marginalità del ruolo, dell'occasionalità delle condotte e della distanza temporale, ritenendo errata la quantificazione della pena e la non concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto fondato il riconoscimento dell'aggravante mafiosa: la circostanza aggravante ha natura soggettiva e si applica anche quando il concorrente non persegua direttamente lo scopo mafioso ma sia consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe; la sentenza d'appello aveva adeguatamente valorizzato il rapporto sentimentale e la stabile e continuativa collaborazione tra la ricorrente e Petronzi, la comune militanza mafiosa di quest'ultimo e i frequenti rapporti con esponenti del clan Bifone. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile e manifestamente infondata: l'ipotesi lieve è applicabile solo per condotte di minima offensività e la prova indicata dalla difesa non era sufficiente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico e meramente di merito: il giudice del merito aveva motivato la decisione sulle attenuanti e sulla commisurazione della pena (pena base al minimo, aumento per continuazione di 8 mesi). È stata disposta la condanna della ricorrente alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato l'imputazione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione a terzi.

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi lieve per condotte di minima offensività; la Corte ricorda che tale fattispecie è applicabile solo se emerge chiaramente la scarsa offensività e nel caso concreto la prova non giustificava la riqualificazione.

  • Decreto-legge n. 152 del 1991 - art. 7 (ora art. 416-bis.1 c.p.)

    art. 7, d.l. n. 152/1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Riguarda l'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa; la Corte ha applicato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante è soggettiva e si comunica al concorrente che sia almeno consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

  • Codice penale - art. 133

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che la valutazione delle attenuanti è di fatto e insindacabile in Cassazione se motivata adeguatamente dal giudice del merito.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte soccombente; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa ha natura soggettiva: si applica anche quando l'imputato non persegua direttamente finalità mafiose, purché sia consapevole che la propria condotta agevoli l'attività dell'associazione mafiosa.
  • La vicinanza personale o sentimentale al membro di un clan non esclude automaticamente la responsabilità: quando è provata collaborazione costante e rapporti stabili con esponenti mafiosi, il giudice può ritenere la consapevolezza della finalità agevolatrice.
  • L'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è riservata a condotte di minima offensività; la difesa deve fornire elementi chiari e specifici sulla limitata offensività perché il giudice la riconosca.
  • Le attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono valutazioni di merito: la Cassazione sindaca solo l'adeguatezza e la logica della motivazione del giudice di merito, non le singole valutazioni fattuali, salvo evidenti vizi logici o arbitrari.
  • La prova della consapevolezza dell'uso mafioso di un'attività illecita può essere desunta da elementi concreti ricorrenti (collaborazione protratta, frequenti rapporti personali con elementi dell'associazione, relazioni economiche stabili), anche se l'imputato ha un interesse di lucro personale.

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