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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 19.12.2025, con cui è stata disposta la sospensione della patente di guida cat. -OMISSIS-, per asserita temporanea mancanza dei requisiti psico‑fisici, ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione della patente di guida per sei mesi, motivato dalla temporanea mancanza dei requisiti psico-fisici a seguito di positività dell’esame tricologico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La sospensione era stata adottata all’esito della revisione dei requisiti di idoneità, sulla base della ritenuta positività di un esame tricologico. Il ricorrente ha contestato che la Commissione medica avesse attribuito valore esclusivo e dirimente a tale esame, omettendo di considerare gli ulteriori accertamenti svolti nel medesimo periodo dal SERT e gli esami clinici, dai quali non erano emersi segni di abuso o dipendenza e il cui test CDT era risultato negativo. Ha inoltre prodotto due successivi esami tricologici, eseguiti presso altri laboratori a pochi giorni di distanza e successivamente, entrambi con esito negativo. L’amministrazione ha depositato una relazione e la documentazione del procedimento. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica, all’esito della quale è stata attestata l’assenza, allo stato, di patologie esimenti o alterazioni psico-fisiche connesse a dipendenza da alcol o uso di sostanze stupefacenti, con giudizio di idoneità alla guida, sebbene con validità della patente limitata a sei mesi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di sospensione. Ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria e di motivazione perché la Commissione, pur avendo acquisito una valutazione specialistica articolata comprendente accertamenti del SERT, esami clinici e di laboratorio, aveva attribuito prevalenza assoluta al solo esame tricologico, senza confrontarsi con gli esiti divergenti degli altri accertamenti, favorevoli al ricorrente. In presenza di risultati contrastanti riferiti al medesimo periodo, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti, eventualmente ripetendo l’esame tricologico presso altra struttura, oppure motivare adeguatamente le ragioni della prevalenza assegnata al primo esame. Gli esami tricologici successivi e la verificazione hanno confermato, rispettivamente ex post e sul piano tecnico, la necessità di un’istruttoria più completa. Le spese processuali sono state compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente; le spese della verificazione, pari a 500 euro e già anticipate dal ricorrente, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa della verifica e della sospensione conseguente alla temporanea mancanza dei requisiti psico-fisici per la guida.

  • art. 129, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata quale fondamento del provvedimento di sospensione della patente per temporanea inidoneità psico-fisica.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata in relazione al procedimento di revisione dei requisiti di idoneità alla guida.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l’oscuramento.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di sospensione o limitazione della patente per inidoneità psico-fisica si fonda su accertamenti sanitari tra loro divergenti, l’amministrazione non può attribuire valore esclusivo a un singolo esame senza confrontarsi con gli altri risultati riferiti al medesimo periodo.
  • In presenza di risultati sanitari contraddittori, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata, anche mediante ulteriori accertamenti o ripetizione dell’esame, oppure motivare in modo congruo e specifico le ragioni per cui attribuisce prevalenza a uno degli elementi disponibili.
  • Il difetto di motivazione e di istruttoria sussiste quando la valutazione amministrativa omette di considerare accertamenti specialistici e clinici potenzialmente decisivi per la verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoli
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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