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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21933/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione contestava il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, applicata per il reato di tentato omicidio di Loreana Aiello. La difesa ha dedotto: (i) errata applicazione del principio del "giudicato cautelare" e violazione dell'art. 299 c.p.p., sostenendo che il giudice abbia precluso impropriamente una nuova valutazione della misura; (ii) omessa e insufficiente motivazione in relazione all'art. 275, comma 4, c.p.p., tenuto conto della condizione della ricorrente quale madre di figli minori di anni sei; (iii) vizio di motivazione per mancata verifica della proporzionalità e gradualità della misura (art. 275 c.p.p.) e per non aver adeguatamente valutato l'applicabilità degli arresti domiciliari eventualmente con braccialetto elettronico; (iv) mancata considerazione dell'attuale assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, posto che le indagini risultavano esaurite e le persone informate sui fatti erano state escusse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice non è tenuto a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti della misura, ma a verificare la correttezza giuridica e la adeguatezza motivazionale rispetto ai fatti nuovi o non precedentemente valutati. Poiché l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare era stata già sottoposta a riesame e confermata (giudicato cautelare allo stato degli atti), e non sono stati prodotti fatti sopravvenuti né elementi preesistenti non esaminati, le censure della difesa si risolvevano nella riproposizione di questioni già decise. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Il principio del "giudicato cautelare" non impedisce al giudice di verificare la persistenza delle esigenze cautelari, ma limita il sindacato in appello: è necessario che siano dedotti fatti sopravvenuti o elementi preesistenti non esaminati prima, idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per la custodia cautelare (esigenze cautelari, pericolosità), con obbligo di proporzionalità e gradualità nella scelta della misura; la Corte richiede motivazione specifica quando si mantenga la misura più afflittiva

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che per determinate condizioni personali (es. madre di figli minori) l'applicazione della custodia in carcere richiede che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che tale argomento, se già esaminato nei precedenti provvedimenti, non ingeneri diritto a nuovo esame se non sono allegati elementi nuovi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (gravi indizi, esigenze cautelari); la valutazione compiuta nel provvedimento genetico e confermata in riesame costituisce parte del 'giudicato cautelare' allo stato degli atti

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Rilevato dalla Corte come norma che impone al giudice del provvedimento genetico di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato; ma tale valutazione non è richiesta ex art. 299 per la revoca/sostituzione quando non ricorrono fatti nuovi

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario se la decisione non comporta la rimessione in libertà

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone, in caso di diffusione del provvedimento, la omissione delle generalità e degli altri dati identificativi

Massime di principio

  • In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il sindacato del giudice è limitato: vanno allegati e dimostrati fatti nuovi o elementi preesistenti non esaminati in precedenza che possano incidere sul quadro indiziario o cautelare
  • Quando la misura cautelare è già stata confermata in riesame, si forma un "giudicato cautelare" allo stato degli atti che circoscrive la possibilità di ottenere una nuova valutazione, salvo eventi sopravvenuti o omissioni precedenti rilevanti
  • La condizione personale (es. madre di figli minori di anni sei) è rilevante e richiede una motivazione rafforzata per giustificare la custodia in carcere: tuttavia, se la questione è già stata valutata e decisa, essa da sola non basta per ottenere la modifica della misura senza nuovi elementi
  • Il principio di gradualità e proporzionalità impone al giudice di motivare perché misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) siano inadequate; la difesa deve dimostrare in che modo tali misure sarebbero idonee a contemperare le esigenze cautelari
  • La mera richiamata motivazione per relationem a precedenti ordinanze non è sufficiente se la situazione fattuale è mutata; la parte interessata deve documentare il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. esaurimento delle indagini, estraneità del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio)

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