Cassazione Penale, Ordinanza n. 07942/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto ferma la condanna per furto aggravato. Alla ricorrente sono state inoltre imposte le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando tre motivi. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano intrinsecamente generici, perché privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base dell'impugnazione e di congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato inoltre ritenuto versato in fatto e non confrontato con la motivazione del giudice di secondo grado. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
È la base del reato di furto aggravato, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non affronta il merito del titolo di reato, limitandosi al vaglio di ammissibilità del ricorso.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e congruamente confrontati con la motivazione della decisione impugnata; la genericità e la mancata correlazione con la sentenza di appello determinano l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non sviluppano una puntuale critica in diritto alla motivazione della sentenza impugnata.
- È necessario che ciascun motivo di ricorso si confronti specificamente con la ratio decidendi della decisione di merito; la mera riproposizione di deduzioni fattuali non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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