Sentenza n. 16551/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che subordinava il riconoscimento in Italia del titolo rumeno di odontoiatra al superamento di una prova attitudinale oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento di diciotto mesi, e successivo atto sulle modalità e sugli oneri del tirocinio
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Salute del febbraio 2023 che, pur riconducendo il titolo rumeno di “Doctor Medic Stomatolog” alla professione italiana di odontoiatra, ne subordinava il riconoscimento all’espletamento di una misura compensativa: una prova attitudinale nelle materie indicate dal Ministero oppure un tirocinio di adattamento di diciotto mesi. Ha contestato anche il successivo atto sulle modalità e sugli oneri del tirocinio, nonché, ove occorrente, il parere della Conferenza dei servizi del 14 luglio 2015. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e all’esercizio della professione in Italia. Il testo non riporta i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha riconosciuto integralmente il titolo con decreto del 15 settembre 2023. Ritenuta così soddisfatta la pretesa sostanziale, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza decidere nel merito i motivi di illegittimità. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio, stante la soddisfazione della pretesa del ricorrente, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere tra le parti, in relazione all’aver egli ottenuto l’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame (l’ottenimento del titolo a costui inizialmente negato).
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene integralmente l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale che ne costituisce l’oggetto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l’amministrazione riconosce la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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